Regolamento punto d'ormeggio comunale
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COMUNE DI SAN LORENZO AL MARE

Provincia di Imperia

 

REGOLAMENTO PER L’ASSEGNAZIONE, L’USO E LA GESTIONE DEGLI ORMEGGI NEL PUNTO D’ORMEGGIO DI CAPO SAN LORENZO

 

 

Art. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina l’assegnazione, l’uso e la gestione degli ormeggi del PUNTO D’ORMEGGIO DI CAPO SAN LORENZO, in concessione al Comune, comprendente le aree demaniali marittime e lo specchio acqueo interno, dotato delle strutture idonee all’ormeggio, alaggio e varo di piccole imbarcazioni e natanti da diporto, così come risulta dalla planimetria allegata sub. A per farne parte integrante e sostanziale.

La struttura comprende le dotazioni di ormeggio di 90 unità da diporto.

La dotazione si compone altresì di un piccolo edificio di recente costruzione situato alla radice del pennello di sottoflutto, con antistante piazzale adibito a sosta temporanea per carico e scarico attrezzature nautiche.

L’accesso al PUNTO D’ORMEGGIO è libero e aperto al pubblico.

Art. 2

CARATTERISTICHE DELLE UNITA’ DA DIPORTO

L’approdo e l’ormeggio nel PUNTO D’ORMEGGIO sarà consentito solamente alle unità da diporto (natanti e imbarcazioni) aventi le seguenti caratteristiche:

a)      lunghezza massima: m. 7,50 (compatibilmente con la lunghezza dell’ormeggio assegnato);

b)      larghezza massima: m. 2,70 (compatibilmente con la larghezza dell’ormeggio assegnato – massimo m. 3,00).

Art. 3

GESTIONE PUNTO D’ORMEGGIO

Il Comune di San Lorenzo al Mare avrà facoltà di gestire in proprio il PUNTO D’ORMEGGIO ovvero di avvalersi di soggetti terzi, in via principale Associazioni e Circoli nautici locali, mediante apposita Convenzione che ne regolamenterà anche l’aspetto economico. In quest’ultimo caso il Comune avrà facoltà di delegare tutte o parti delle mansioni ad esso spettanti.

A tale proposito viene dato atto che il PUNTO D’ORMEGGIO è attualmente affidato in gestione al Circolo Nautico “I Delfini” di San Lorenzo al Mare, mediante Convenzione approvata con Deliberazione G.C. n. 6 del 10/04/2003 e con scadenza 10 aprile 2023. Tale Convenzione dovrà pertanto essere adeguata alle norme del presente Regolamento.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee dell’Associazione o del Circolo Nautico sarà sempre invitato a partecipare un Rappresentante dell’Amministrazione Comunale.

Art. 4

REQUISITI E DISCIPLINA DELL’ASSEGNAZIONE

L’assegnazione degli ormeggi è riservata prioritariamente ai cittadini residenti nel Comune di San Lorenzo al Mare che presentino domanda per unità da diporto aventi le caratteristiche di cui al precedente art. 2 e che risultino proprietari delle medesime.

E’ consentita la comproprietà dell’unità da diporto.

E’ equiparato al proprietario chiunque abbia la piena disponibilità dell’unità tramite contratto di leasing o locazione.

Le assegnazioni ordinarie verranno disposte sulla base dei requisiti previsti dal presente articolo e dal precedente articolo 2 seguendo l’ordine cronologico di presentazione delle domande così come disciplinato dal successivo art. 5.

L’assegnazione dell’ormeggio è rilasciata al proprietario dell’imbarcazione, è riservata esclusivamente ad essa e non è trasferibile ad altra imbarcazione salvo preventiva autorizzazione del Comune.

La concessione del posto – barca è quindi personale e non è cedibile a terzi, neppure a titolo gratuito.

Il proprietario di più imbarcazioni non potrà ottenere l’autorizzazione per più di un ormeggio.

L’autorizzazione consente l’utilizzo dell’ormeggio a ciò predisposto (corpo morto) alle stesse condizioni imposte al Comune con la concessione demaniale.

Gli assegnatari saranno, pertanto, dotati di un apposito contrassegno corrispondente al posto – barca assegnato.

Il titolare dell’assegnazione potrà in qualunque momento recedere dal rapporto, senza rimborso della parte della tariffa pagata e non goduta.

La concessione del posto barca potrà comunque essere revocata in qualsiasi momento qualora ricorrano motivi di sicurezza e/o contingibili e urgenti.

Art. 5

DOMANDE E MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE

Le domande di assegnazione di ormeggio da parte degli aventi titolo dovranno essere presentate al Comune, secondo il fac-simile allegato sub B) al presente regolamento.

La domanda deve contenere la descrizione precisa dell’unità che si intende ormeggiare e la dichiarazione che l’unità si trova nello stato di navigabilità tecnica e amministrativa a norma delle disposizioni vigenti.

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

-          idonea documentazione attestante le caratteristiche dell’unità da diporto che si intende ormeggiare ;

Entro 20 gg. dalla comunicazione dell’assegnazione del posto d’ormeggio, l’assegnatario, pena la decadenza dell’ormeggio stesso, dovrà consegnare al Comune:

-          2 fotografie a colori dell’unità di navigazione, da cui sia ben visibile l’imbarcazione per la quale si chiede l’ormeggio;

-          copia della licenza di navigazione per unità immatricolate;

-          copia del certificato d’uso del motore per unità non immatricolate o documento sostitutivo;

-          copia della documentazione comprovante l’attuale stato di navigabilità tecnica ed amministrativa dell’unità a norma delle disposizioni vigenti;

-          documentazione attestante il versamento della tariffa di cui all’art. 13;

-          copia del titolo di proprietà dell’unità, quando previsto, o del contratto di leasing o di locazione o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.

-          copia della polizza di assicurazione a copertura dei rischi per responsabilità civile verso terzi, per un ammontare non inferiore ad Euro 774.685,35 intestata all’assegnatario del posto barca ed in corso di validità.

Tutta la sopraelencata documentazione dovrà essere aggiornata a cura e spese dell’assegnatario stesso entro 5 giorni dalla variazione pena la decadenza dell’assegnazione. In particolare dovrà  essere segnalata qualsiasi variazione attinente l’unità da diporto già autorizzata all’ormeggio.

Il cambio dell’unità ormeggiata deve essere preventivamente autorizzato dal Comune.

Tutte le domande ammissibili ma non accolte per carenza di posti barca liberi saranno inserite nella “lista d’attesa” e l’assegnazione degli ormeggi, appena possibile, sarà effettuata seguendo sempre lo scorrimento della graduatoria.

L’assegnazione verrà effettuata in via prioritaria ai cittadini residenti e successivamente ai non residenti.

I posti barca già assegnati saranno considerati, a tutti gli effetti, rinnovati per l’anno successivo, previo il pagamento della tariffa entro il 31 gennaio di ogni anno. In caso di inadempienza è concessa una proroga di 10 gg. con una penale pari al 10% dell’importo dovuto.

Scaduto inutilmente anche tale termine si avrà la perdita automatica del posto barca che verrà assegnato ad altro utente avente diritto.

Tutte le domande già inserite in lista e coloro che a seguito di nuova domanda vi entreranno, dovranno annualmente e in entrambi i casi, entro il termine perentorio del 31 dicembre, confermare al Comune la volontà di mantenimento nella graduatoria per l’anno successivo. In difetto il richiedente verrà cancellato dalla graduatoria.

Entro il 31 gennaio di ciascun anno il Comune provvederà ad aggiornare la “lista d’attesa”.

Coloro che sono già inseriti nella lista d’attesa alla data di approvazione del presente Regolamento dovranno regolarizzare la posizione producendo la domanda di assegnazione secondo le modalità descritte nel presente articolo.

Art. 6

UNITA’ ORMEGGIATE

DISCIPLINA DEGLI ORMEGGI

L’unità dovrà essere ormeggiata “di prua” al posto assegnato corrispondente al contrassegno fornito, in conformità alle modalità previste, a cura e sotto la responsabilità dell’utente.

Il contrassegno dovrà essere esposto a bordo a cura del proprietario dell’unità di navigazione, in modo che sia visibile anche dal pontile sede di attracco.

E’ facoltà del Gestore, per motivi di sicurezza, cambiare temporaneamente il posto di ormeggio delle unità, in tal caso la manovra dovrà essere eseguita a cura del proprietario dell’unità.

Nel caso in cui il proprietario si trovi nell’impossibilità di eseguire la manovra disposta, vi provvederà il Gestore con proprio personale, a spese e rischio del proprietario.

Ogni unità dovrà essere ormeggiata a regola d’arte con cime di idonea dimensione e robustezza ed avere in opera idonei parabordi su entrambi i lati.

Le manovre di ormeggio dovranno avvenire nel rispetto delle norme della navigazione.

Il Gestore ha l’obbligo di mantenere in efficienza e controllare periodicamente le sistemazioni di ormeggio: catenarie, corpi morti, gavitelli, pontili, galleggianti e gli altri arredi di banchina.

Ogni unità dovrà essere in piena efficienza dal punto di vista della navigabilità, della sicurezza e contro il pericolo di incendi, nonché in regola sotto il profilo amministrativo a norma delle disposizioni vigenti.

Per assicurarsene il Gestore avrà diritto di verificare l’efficienza di cui al comma precedente e i documenti prescritti di ogni unità in qualsiasi momento lo ritenga necessario.

Le unità che non risultino essere in stato di navigabilità tecnica e amministrativa e quelle che costituiscono un pericolo per la sicurezza, saranno allontanate dal porto.

L’uso degli impianti del punto d’ormeggio avverrà in ogni caso sotto la completa ed assoluta responsabilità dell’utente.

Tutte le unità ormeggiate dovranno essere coperte da assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi per tutto il periodo di concessione dell’ormeggio. E’ altresì richiesta anche la copertura per la responsabilità derivante da incendi.

Art. 7

RESPONSABILITA’

L’assegnazione degli ormeggi viene fatta nello stato e grado delle sue attrezzature e dotazioni quali indicate al precedente articolo 1.

I singoli assegnatari, pertanto, con l’accettazione dell’assegnazione, si intendono taciti ed incondizionati assuntori – con la più ampia manleva dell’Amministrazione Comunale e del Gestore – di ogni responsabilità derivante da eventuali carenze degli ormeggi, sia di natura strutturale, sia di carattere protettivo dagli agenti atmosferici, quanto per ogni inconveniente o danno derivante da carenza di sorveglianza.

Ciascun assegnatario sarà tenuto a rispondere di ogni danno prodotto, per sua causa od incuria, alle attrezzature portuali ed a terzi.

L’assegnatario è personalmente responsabile per infrazioni a Leggi e Regolamenti doganali, amministrativi, di Polizia e di sicurezza vigenti in materia.

L’Amministrazione Comunale non organizza servizio di vigilanza, in nessuna forma; essa pertanto non assume nessun onere di custodia o deposito.

Il Comune non assume altresì alcuna responsabilità per furti, sottrazioni o danneggiamenti alle unità, attrezzature, apparecchiature in dotazione, né oggetti lasciati a bordo.

Parimenti non sono riconosciute responsabilità per eventuali danni dovuti per causa di forza maggiore e fenomeni naturali.

Art. 8

ONERI ED OBBLIGHI DEL GESTORE

Fermi restando i poteri di polizia e vigilanza devoluti dalla Legge all’Autorità Marittima, nel caso di affidamento della gestione ad Associazione o Circolo Nautico, questo dovrà provvedere a propria cura, spese e responsabilità a quanto segue:

a)      pratiche di natura amministrativa e burocratica connesse alla gestione del Punto d’Ormeggio nei rapporti con il Comune, con le Autorità Marittime, con gli Enti aventi comunque giurisdizione sulla specifica attività di ormeggio, nonché con gli utenti;

b)      sorveglianza per il corretto uso del Punto d’Ormeggio;

c)      assistenza alle operazioni di ormeggio e disormeggio da mare e da terra, su richiesta e nelle sole ore di prestazione del servizio giornaliero, nonché predisposizione delle relative sistemazioni ivi comprese catenarie, corpi morti, gavitelli;

d)      pulizia dello specchio acqueo, degli impianti e delle aree di pertinenza dell’attrezzatura portuale;

e)      manutenzione ordinaria di tutte le strutture di ormeggio e del Punto d’Ormeggio;

f)        segnalazione dettagliata al Comune dei danni eventualmente arrecati alle strutture portuali od a terzi, entro 24 ore dall’evento, ai fini di consentire allo stesso di attivare le necessarie azioni di rivalsa nei confronti dei responsabili;

g)      predisposizione e organizzazione di servizi di primo intervento antincendio;

h)      manutenzione dei servizi igienici presenti nell’immobile;

i)        diffusione degli avvisi ai naviganti ed altre comunicazioni trasmesse dall’Autorità Marittima;

E’ inoltre demandato al Gestore di:

1)      migliorare e potenziare l’organizzazione dei servizi funzionali, previo assenso dell’Amministrazione Comunale;

2)      proporre, entro il 30 novembre di ciascun anno, le tariffe annuali e temporanee di utenza degli ormeggi, da sottoporre all’approvazione della Giunta Comunale;

3)      segnalare all’Amministrazione Comunale ogni inadempienza od abuso grave da parte di assegnatari di ormeggio, per i conseguenti provvedimenti di competenza dell’Amministrazione stessa;

4)      quant’altro sarà necessario stabilire nella convenzione di affidamento.

A fronte degli obblighi e degli oneri  sopraindicati, l’Amministrazione Comunale determinerà le risorse economiche di competenza del gestore, sulla base degli introiti derivanti dai canoni percepiti, detratti gli oneri a carico del Comune.

Una quota parte  delle risorse economiche di competenza del gestore (al netto degli oneri a carico del Comune) verrà corrisposta annualmente in misura fissa con le modalità e le forme stabilite nella convenzione di gestione.

Art.  9

ONERI ED OBBLIGHI DEGLI UTENTI

Gli assegnatari di ormeggi dovranno:

a)      Essere costantemente in regola con tutte le norme che disciplinano la detenzione, l’uso e la navigazione delle unità da diporto;

b)      Utilizzare correttamente l’ormeggio assegnato in modo da evitare danni alle attrezzature ed a terzi;

c)      Evitare l’installazione, salvo casi eccezionali e per breve durata, di attrezzature ed impianti per rinforzare gli ormeggi;

d)      Evitare lo spargimento e la fuoriuscita di olii e carburante nello specchio acqueo e nelle aree pubbliche;

e)      Areare il vano motore prima dell’accensione;

f)        Controllare la perfetta efficienza degli impianti ed attrezzature di bordo prima di iniziare la manovra;

g)      Segnalare al Comune e al Gestore il cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, in quanto i medesimi non si assumono la responsabilità per la eventuale dispersione dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell’assegnatario, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Gli assegnatari si obbligano affinché ciascun utilizzatore da loro delegato acconsenta a dimostrare la propria identità, e quindi il diritto all’uso dell’imbarcazione, ogni qualvolta richiesto dai responsabili al controllo nominati dal Gestore.

Al fine di agevolare il suddetto controllo, è data facoltà al Gestore di adottare le modalità ritenute più opportune per la verifica degli aventi diritto all’uso delle imbarcazioni, mentre sarà obbligo di ciascun assegnatario agevolare il Gestore nell’espletamento di tali verifiche.

Per il raggiungimento delle finalità sopra indicate, il Comune baderà a rimettere apposito foglio contenente l’obbligazione in argomento, il quale dovrà essere debitamente sottoscritto dall’assegnatario per accettazione e restituito al Comune nei termini che saranno indicati.

La mancata assunzione di responsabilità di cui sopra o l’omessa dimostrazione dell’identità da parte dell’utilizzatore dell’imbarcazione a richiesta degli addetti nominati dal gestore, comporta la decadenza dell’assegnazione dell’ormeggio, così come previsto dall’art. 17 del presente regolamento.

E’ tassativamente vietato:

1)      cedere o sublocare ad altri, anche temporaneamente, o a titolo gratuito, l’ormeggio assegnato;

2)      ormeggiare unità di navigazione diversa da quella dichiarata senza il preventivo assenso del Comune;

3)      scambiare l’ormeggio fra assegnatari o apportare consistenti modificazioni all’unità da diporto senza il preventivo assenso del Comune;

4)      approdare a velocità superiore a 1 nodo orario;

5)      gettare rifiuti solidi o liquidi di ogni genere nello specchio acqueo o depositarli in banchina;

6)      l’ingombro di pontili, marciapiedi, banchine, aree di sosta e parcheggio con materiali ed attrezzature di qualsiasi natura;

7)      eseguire riparazioni di rilievo sulle unità;

8)      depositare a terra combustibili di qualunque genere;

9)      l’esercizio di attività commerciali da parte delle unità ospitate, senza autorizzazione del Comune;

10)  qualunque attività o comportamento che possa arrecare danno alle strutture od a terzi, o disturbo all’uso collettivo del Punto d’Ormeggio, al decoro ed alla quiete pubblica.

Art. 10

TRASFERIMENTO DI PROPRIETA’ DELL’IMBARCAZIONE

In caso di vendita dell’unità da diporto per la quale era stato assegnato l’ormeggio, è fatto obbligo all’assegnatario di dimostrare, entro 30 (trenta) giorni, di essere nuovamente proprietario di altra unità rientrante nelle caratteristiche di cui al precedente art. 2 pena la decadenza dell’assegnazione dell’ormeggio il quale rientrerà a tutti gli effetti nella disponibilità comunale.

L’assegnatario non può cedere in nessun caso diritti di sorta sulla concessione dell’ormeggio, né l’acquirente di qualsiasi quota parte dell’unità da diporto può far valere diritto di subingresso o contitolarità nella concessione dell’ormeggio.

Le quote di partecipazione nella proprietà dell’unità da diporto sono espresse in carati. I carati totali sono 24 e sono divisibili in frazioni.

Qualora l’unità assegnataria venga venduta per parte dei carati, l’acquirente avrà diritto di usufruire del posto di ormeggio unitamente al venditore, a condizione che quest’ultimo partecipi sempre alla proprietà dell’unità per almeno 12 carati; il venditore risulterà sempre l’assegnatario dell’ormeggio, mentre l’acquirente potrà comunque iscriversi nella lista d’attesa per la medesima imbarcazione. La successiva vendita dell’intera quota rimasta (12 carati) o parte di essa da parte dell’assegnatario comporterà la perdita del diritto d’ormeggio ed il subentro di altro assegnatario in base all’ordine di precedenza risultante dalla lista d’attesa.

Qualora l’ormeggio venga assegnato originariamente a due o più utenti, comproprietari dell’unità, essi continueranno ad avere il diritto di occupare l’ormeggio fintanto che almeno 12 (dodici) carati dell’unità assegnataria rimangono di loro proprietà o di almeno uno di essi; in caso contrario si applicheranno le disposizioni di cui al precedente comma 1.

La perdita della disponibilità dell’unità posseduta in forza di contratto di leasing o locazione comporta la cessazione del diritto al posto d’ormeggio e l’assegnazione di questo sulla base dell’ordine di precedenza risultante dalla lista di attesa.

Le disposizioni contenute nel presente articolo non si applicano ai trasferimenti di proprietà per successione a causa di morte al coniuge o ai figli, purché gli eredi presentino documentata istanza di sub-ingresso nell’assegnazione dell’ormeggio entro 6 mesi dalla data della morte dell’assegnatario.

Art. 11

PREAVVISO – INUTILIZZO DELL’ORMEGGIO

Ogni utente che intenda occupare il proprio posto di ormeggio dovrà avvertire il Gestore almeno 2 gg. prima dell’arrivo.

Qualora un assegnatario a titolo ordinario lasci libero il proprio ormeggio per un periodo di tempo superiore a 72 ore, qualunque ne sia la causa, deve darne preventiva comunicazione al Comune.

In tal caso il Comune potrà utilizzare l’ormeggio per lo stazionamento di unità in ormeggio temporaneo senza rimborso all’assegnatario ordinario della tariffa per il periodo non goduto.

In ogni caso il temporaneo inutilizzo dell’ormeggio, salvi comprovati e dichiarati motivi, non può superare il periodo di 10 mesi.

Art. 12

ASSEGNAZIONE TEMPORANEA

Al Comune è riservata la facoltà di assegnare gli ormeggi  temporaneamente inutilizzati dagli assegnatari a titolo ordinario per un periodo non superiore a 150  gg.

Le assegnazioni temporanee sono riservate prioritariamente ai residenti con scorrimento della graduatoria “lista di attesa” per le assegnazioni ordinarie.

Di tali assegnazioni si terrà nota in apposito registro.

Le relative tariffe sono approvate dalla Giunta Comunale ai sensi del successivo art. 13.

Art. 13

TARIFFE DI UTENZA

Le tariffe di ormeggio e dei servizi portuali  sono stabilite annualmente dalla Giunta Comunale entro il 31 dicembre di ogni anno a copertura:

a)      delle spese di manutenzione del Punto d’Ormeggio e degli ormeggi stessi nonchè per oneri amministrativi;

b)      dell’eventuale sorveglianza nelle modalità stabilite;

c)      delle spese di gestione e assicurazione.

Tale corrispettivo, determinato in misura annuale non frazionabile, dovrà essere versato in un’unica soluzione:

a)      il primo anno entro 10 giorni dalla comunicazione dell’assegnazione;

b)      gli anni successivi entro il 31 gennaio.

La documentazione attestante i pagamenti in questione dovrà pervenire al Comune nel primo caso entro 20 gg. dalla comunicazione dell’assegnazione e nel secondo caso entro il 15 febbraio di ciascun anno.

Riguardo invece alle tariffe relative ad assegnazioni temporanee,  le relative modalità di versamento e di presentazione della documentazione attestante il pagamento verranno stabilite dalla Giunta Comunale.

Le tariffe possono essere proposte all’Amministrazione Comunale entro il 30 novembre di ciascun anno dal Gestore.

Ove la Giunta Comunale non si pronunci entro il 31 dicembre, si intenderanno confermate quelle dell’anno precedente, maggiorate con l’esclusiva applicazione dell’adeguamento ISTAT.

L’inutilizzo temporaneo del posto barca non darà comunque diritto a riduzione della tariffa annua prefissata.

Art. 14

DIVIETI GENERALI

All’interno del Punto d’Ormeggio non sono consentite le seguenti attività:

a)      nuotare, esercitare attività subacquee o di pesca;

b)      praticare sci nautico e wind surf;

c)      navigare con scooter acquatici;

d)      effettuare gare ed esercitazioni veliche.

Art. 15

RUMORI E LAVORI MOLESTI

Le prove dei motori ed ogni altra attività che produca rumori molesti sono vietate prima delle ore 10,00 e dopo le ore 20,00  nonché, dalle ore 12.30 alle ore 15.30 durante il periodo da giugno a settembre, salvo i casi di emergenza, forza maggiore e pronto intervento.

Ogni lavoro necessario, che per la sua speciale natura rechi molestia agli utenti, dovrà essere compiuto negli orari di minor frequenza all’impianto, secondo le istruzioni ricevute dal Gestore, a tal fine preventivamente avvertito.

Art. 16

RIMOZIONI DI UNITA’ DA DIPORTO

Qualora, per abusi od inosservanza in genere, nonché per mancato pagamento della tariffa di utenza, venga emessa ingiunzione di sgombero dell’unità da diporto, la stessa dovrà essere rimossa dall’ormeggio entro il termine prefissato nell’ingiunzione stessa.

In caso di inottemperanza il Gestore provvederà d’ufficio con il recupero delle spese nei confronti del responsabile.

La rimozione d’ufficio, a cura del Gestore, avverrà altresì senza preavviso qualora non fosse possibile notificare al contravventore l’ingiunzione di sgombero o qualora l’unità da diporto abusivamente ormeggiata rappresenti pericolo di danno per le altre imbarcazioni, per le attrezzature ed impianti di ormeggio o costituisca comunque pregiudizio al corretto e libero uso del Punto d’Ormeggio.

Le unità da diporto rimosse d’ufficio saranno rimessate a spese del responsabile e, qualora necessario, sarà attuata la procedura prevista dal Codice della Navigazione per il caso di ritrovamento (art. 510 e seguenti).

Art. 17

SANZIONI

Sospensione dell’uso dell’ormeggio

Ferma restando la responsabilità penale e civile degli assegnatari di ormeggio per qualsiasi azione loro attribuibile, ogni comportamento contrario alle norme del presente Regolamento ed al corretto uso collettivo delle strutture portuali, potrà comportare la sospensione – per un periodo massimo di mesi 3 (tre) – nell’uso dell’ormeggio assegnato.

La sospensione  non dà diritto a riduzione dell’importo tariffario dovuto nell’anno.

Decadenza dell’assegnazione dell’ormeggio

La decadenza dell’assegnazione è dichiarata dall’Autorità Comunale previa diffida, oltre per i casi previsti dal Codice Della Navigazione e dal Regolamento di navigazione, nei seguenti casi:

-          cessione a terzi del posto barca assegnato;

-          gravi comportamenti all’interno del porto che provocano danni alle infrastrutture portuali ed ai natanti ormeggiati;

-          false dichiarazioni atte a certificare il possesso di requisiti al fine dell’ottenimento dell’assegnazione;

-          mancato versamento della tariffa di utenza dell’ormeggio nel termine stabilito;

-          inutilizzo  del posto – barca  per  oltre 10 mesi;

-          inadempimenti agli specifici obblighi derivanti dall’applicazione del presente regolamento.

La pronuncia di decadenza in ogni caso non darà diritto al rimborso della parte della tariffa versata e non goduta.

Sanzioni pecuniarie

Chiunque viola le prescrizioni di cui all’art. 9 del presente Regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 25,00 a €. 500,00, ai sensi dell'art. 7/bis del D.lgs. n. 267/2000.

Le violazioni al presente regolamento e le conseguenti sanzioni sono accertate, contestate, applicate ed irrogate secondo i criteri ed i principi dettati dalla legge n° 689/81 e successive modifiche.

I contravventori sono ritenuti responsabili per tutti i danni che si verificano in conseguenza della commessa violazione, salva ogni maggiore responsabilità civile o penale.

Per tutto quanto non specificamente disciplinato dal presente Regolamento, si fa riferimento al Codice della Navigazione e alle relative norme attuative.

Art. 18

NORME GENERALI

Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento si applicano  le norme vigenti in materia.

Art. 19

VALIDITA’ DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento entrerà in vigore  dopo le approvazioni di legge.