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COMUNE DI SAN LORENZO AL MARE Provincia di Imperia |
REGOLAMENTO PER L’ASSEGNAZIONE,
L’USO E LA GESTIONE DEGLI ORMEGGI NEL PUNTO D’ORMEGGIO DI CAPO SAN LORENZO
Art. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO
Il presente
Regolamento disciplina l’assegnazione, l’uso e la gestione degli ormeggi del
PUNTO D’ORMEGGIO DI CAPO SAN LORENZO, in concessione al Comune, comprendente le
aree demaniali marittime e lo specchio acqueo interno, dotato delle strutture
idonee all’ormeggio, alaggio e varo di piccole imbarcazioni e natanti da
diporto, così come risulta dalla planimetria allegata sub. A per farne parte
integrante e sostanziale.
La struttura
comprende le dotazioni di ormeggio di 90 unità da diporto.
La dotazione si
compone altresì di un piccolo edificio di recente costruzione situato alla
radice del pennello di sottoflutto, con antistante piazzale adibito a sosta
temporanea per carico e scarico attrezzature nautiche.
L’accesso al PUNTO
D’ORMEGGIO è libero e aperto al pubblico.
Art. 2
CARATTERISTICHE DELLE UNITA’ DA DIPORTO
L’approdo e
l’ormeggio nel PUNTO D’ORMEGGIO sarà consentito solamente alle unità da diporto
(natanti e imbarcazioni) aventi le seguenti caratteristiche:
a) lunghezza massima:
m. 7,50 (compatibilmente con la lunghezza dell’ormeggio assegnato);
b) larghezza massima:
m. 2,70 (compatibilmente con la larghezza dell’ormeggio assegnato – massimo m.
3,00).
Art. 3
GESTIONE PUNTO D’ORMEGGIO
Il Comune di San
Lorenzo al Mare avrà facoltà di gestire in proprio il PUNTO D’ORMEGGIO ovvero
di avvalersi di soggetti terzi, in via principale Associazioni e Circoli
nautici locali, mediante apposita Convenzione che ne regolamenterà anche
l’aspetto economico. In quest’ultimo caso il Comune avrà facoltà di delegare
tutte o parti delle mansioni ad esso spettanti.
A tale proposito
viene dato atto che il PUNTO D’ORMEGGIO è attualmente affidato in gestione al
Circolo Nautico “I Delfini” di San Lorenzo al Mare, mediante Convenzione
approvata con Deliberazione G.C. n. 6 del 10/04/2003 e con scadenza 10 aprile
2023. Tale Convenzione dovrà pertanto essere adeguata alle norme del presente
Regolamento.
Alle riunioni del
Consiglio Direttivo e alle Assemblee dell’Associazione o del Circolo Nautico
sarà sempre invitato a partecipare un Rappresentante dell’Amministrazione
Comunale.
Art. 4
REQUISITI E DISCIPLINA
DELL’ASSEGNAZIONE
L’assegnazione
degli ormeggi è riservata prioritariamente ai cittadini residenti nel Comune di
San Lorenzo al Mare che presentino domanda per unità da diporto aventi le
caratteristiche di cui al precedente art. 2 e che risultino proprietari delle
medesime.
E’ consentita la
comproprietà dell’unità da diporto.
E’ equiparato al
proprietario chiunque abbia la piena disponibilità dell’unità tramite contratto
di leasing o locazione.
Le assegnazioni
ordinarie verranno disposte sulla base dei requisiti previsti dal presente
articolo e dal precedente articolo 2 seguendo l’ordine cronologico di
presentazione delle domande così come disciplinato dal successivo art. 5.
L’assegnazione
dell’ormeggio è rilasciata al proprietario dell’imbarcazione, è riservata
esclusivamente ad essa e non è trasferibile ad altra imbarcazione salvo
preventiva autorizzazione del Comune.
La concessione del
posto – barca è quindi personale e non è cedibile a terzi, neppure a titolo
gratuito.
Il proprietario di
più imbarcazioni non potrà ottenere l’autorizzazione per più di un ormeggio.
L’autorizzazione
consente l’utilizzo dell’ormeggio a ciò predisposto (corpo morto) alle stesse
condizioni imposte al Comune con la concessione demaniale.
Gli assegnatari
saranno, pertanto, dotati di un apposito contrassegno corrispondente al posto –
barca assegnato.
Il titolare
dell’assegnazione potrà in qualunque momento recedere dal rapporto, senza
rimborso della parte della tariffa pagata e non goduta.
La concessione del
posto barca potrà comunque essere revocata in qualsiasi momento qualora
ricorrano motivi di sicurezza e/o contingibili e urgenti.
Art. 5
DOMANDE E MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE
Le domande di
assegnazione di ormeggio da parte degli aventi titolo dovranno essere
presentate al Comune, secondo il fac-simile allegato sub B) al presente
regolamento.
La domanda deve
contenere la descrizione precisa dell’unità che si intende ormeggiare e la
dichiarazione che l’unità si trova nello stato di navigabilità tecnica e
amministrativa a norma delle disposizioni vigenti.
Alla domanda dovrà
essere allegata la seguente documentazione:
-
idonea documentazione attestante le caratteristiche
dell’unità da diporto che si intende ormeggiare ;
Entro 20 gg. dalla
comunicazione dell’assegnazione del posto d’ormeggio, l’assegnatario, pena la
decadenza dell’ormeggio stesso, dovrà consegnare al Comune:
-
2 fotografie a colori dell’unità di navigazione, da cui sia
ben visibile l’imbarcazione per la quale si chiede l’ormeggio;
-
copia della licenza di navigazione per unità immatricolate;
-
copia del certificato d’uso del motore per unità non
immatricolate o documento sostitutivo;
-
copia della documentazione comprovante l’attuale stato di
navigabilità tecnica ed amministrativa dell’unità a norma delle disposizioni
vigenti;
-
documentazione attestante il versamento della tariffa di
cui all’art. 13;
-
copia del titolo di proprietà dell’unità, quando previsto,
o del contratto di leasing o di locazione o dichiarazione sostitutiva dell’atto
di notorietà.
-
copia della polizza di assicurazione a copertura dei rischi
per responsabilità civile verso terzi, per un ammontare non inferiore ad Euro
774.685,35 intestata all’assegnatario del posto barca ed in corso di validità.
Tutta la
sopraelencata documentazione dovrà essere aggiornata a cura e spese
dell’assegnatario stesso entro 5 giorni dalla variazione pena la decadenza
dell’assegnazione. In particolare dovrà
essere segnalata qualsiasi variazione attinente l’unità da diporto già
autorizzata all’ormeggio.
Il cambio
dell’unità ormeggiata deve essere preventivamente autorizzato dal Comune.
Tutte le domande
ammissibili ma non accolte per carenza di posti barca liberi saranno inserite
nella “lista d’attesa” e l’assegnazione degli ormeggi, appena possibile, sarà
effettuata seguendo sempre lo scorrimento della graduatoria.
L’assegnazione
verrà effettuata in via prioritaria ai cittadini residenti e successivamente ai
non residenti.
I posti barca già
assegnati saranno considerati, a tutti gli effetti, rinnovati per l’anno
successivo, previo il pagamento della tariffa entro il 31 gennaio di ogni anno.
In caso di inadempienza è concessa una proroga di 10 gg. con una penale pari al
10% dell’importo dovuto.
Scaduto
inutilmente anche tale termine si avrà la perdita automatica del posto barca
che verrà assegnato ad altro utente avente diritto.
Tutte le domande
già inserite in lista e coloro che a seguito di nuova domanda vi entreranno,
dovranno annualmente e in entrambi i casi, entro il termine perentorio del 31
dicembre, confermare al Comune la volontà di mantenimento nella graduatoria per
l’anno successivo. In difetto il richiedente verrà cancellato dalla
graduatoria.
Entro il 31
gennaio di ciascun anno il Comune provvederà ad aggiornare la “lista d’attesa”.
Coloro che sono
già inseriti nella lista d’attesa alla data di approvazione del presente
Regolamento dovranno regolarizzare la posizione producendo la domanda di
assegnazione secondo le modalità descritte nel presente articolo.
Art. 6
UNITA’ ORMEGGIATE
DISCIPLINA DEGLI ORMEGGI
L’unità dovrà
essere ormeggiata “di prua” al posto assegnato corrispondente al contrassegno
fornito, in conformità alle modalità previste, a cura e sotto la responsabilità
dell’utente.
Il contrassegno
dovrà essere esposto a bordo a cura del proprietario dell’unità di navigazione,
in modo che sia visibile anche dal pontile sede di attracco.
E’ facoltà del
Gestore, per motivi di sicurezza, cambiare temporaneamente il posto di ormeggio
delle unità, in tal caso la manovra dovrà essere eseguita a cura del
proprietario dell’unità.
Nel caso in cui il
proprietario si trovi nell’impossibilità di eseguire la manovra disposta, vi
provvederà il Gestore con proprio personale, a spese e rischio del
proprietario.
Ogni unità dovrà
essere ormeggiata a regola d’arte con cime di idonea dimensione e robustezza ed
avere in opera idonei parabordi su entrambi i lati.
Le manovre di
ormeggio dovranno avvenire nel rispetto delle norme della navigazione.
Il Gestore ha
l’obbligo di mantenere in efficienza e controllare periodicamente le
sistemazioni di ormeggio: catenarie, corpi morti, gavitelli, pontili,
galleggianti e gli altri arredi di banchina.
Ogni unità dovrà
essere in piena efficienza dal punto di vista della navigabilità, della
sicurezza e contro il pericolo di incendi, nonché in regola sotto il profilo amministrativo
a norma delle disposizioni vigenti.
Per assicurarsene
il Gestore avrà diritto di verificare l’efficienza di cui al comma precedente e
i documenti prescritti di ogni unità in qualsiasi momento lo ritenga
necessario.
Le unità che non
risultino essere in stato di navigabilità tecnica e amministrativa e quelle che
costituiscono un pericolo per la sicurezza, saranno allontanate dal porto.
L’uso degli
impianti del punto d’ormeggio avverrà in ogni caso sotto la completa ed
assoluta responsabilità dell’utente.
Tutte le unità
ormeggiate dovranno essere coperte da assicurazione contro la responsabilità
civile verso terzi per tutto il periodo di concessione dell’ormeggio. E’
altresì richiesta anche la copertura per la responsabilità derivante da
incendi.
Art. 7
RESPONSABILITA’
L’assegnazione
degli ormeggi viene fatta nello stato e grado delle sue attrezzature e
dotazioni quali indicate al precedente articolo 1.
I singoli
assegnatari, pertanto, con l’accettazione dell’assegnazione, si intendono
taciti ed incondizionati assuntori – con la più ampia manleva
dell’Amministrazione Comunale e del Gestore – di ogni responsabilità derivante
da eventuali carenze degli ormeggi, sia di natura strutturale, sia di carattere
protettivo dagli agenti atmosferici, quanto per ogni inconveniente o danno
derivante da carenza di sorveglianza.
Ciascun
assegnatario sarà tenuto a rispondere di ogni danno prodotto, per sua causa od
incuria, alle attrezzature portuali ed a terzi.
L’assegnatario è
personalmente responsabile per infrazioni a Leggi e Regolamenti doganali,
amministrativi, di Polizia e di sicurezza vigenti in materia.
L’Amministrazione
Comunale non organizza servizio di vigilanza, in nessuna forma; essa pertanto
non assume nessun onere di custodia o deposito.
Il Comune non
assume altresì alcuna responsabilità per furti, sottrazioni o danneggiamenti
alle unità, attrezzature, apparecchiature in dotazione, né oggetti lasciati a
bordo.
Parimenti non sono
riconosciute responsabilità per eventuali danni dovuti per causa di forza maggiore
e fenomeni naturali.
Art. 8
ONERI ED OBBLIGHI DEL GESTORE
Fermi restando i
poteri di polizia e vigilanza devoluti dalla Legge all’Autorità Marittima, nel
caso di affidamento della gestione ad Associazione o Circolo Nautico, questo
dovrà provvedere a propria cura, spese e responsabilità a quanto segue:
a) pratiche di natura
amministrativa e burocratica connesse alla gestione del Punto d’Ormeggio nei
rapporti con il Comune, con le Autorità Marittime, con gli Enti aventi comunque
giurisdizione sulla specifica attività di ormeggio, nonché con gli utenti;
b) sorveglianza per
il corretto uso del Punto d’Ormeggio;
c) assistenza alle
operazioni di ormeggio e disormeggio da mare e da terra, su richiesta e nelle
sole ore di prestazione del servizio giornaliero, nonché predisposizione delle
relative sistemazioni ivi comprese catenarie, corpi morti, gavitelli;
d) pulizia dello
specchio acqueo, degli impianti e delle aree di pertinenza dell’attrezzatura
portuale;
e) manutenzione
ordinaria di tutte le strutture di ormeggio e del Punto d’Ormeggio;
f)
segnalazione dettagliata al Comune dei danni eventualmente
arrecati alle strutture portuali od a terzi, entro 24 ore dall’evento, ai fini
di consentire allo stesso di attivare le necessarie azioni di rivalsa nei
confronti dei responsabili;
g) predisposizione e
organizzazione di servizi di primo intervento antincendio;
h) manutenzione dei
servizi igienici presenti nell’immobile;
i)
diffusione degli avvisi ai naviganti ed altre comunicazioni
trasmesse dall’Autorità Marittima;
E’ inoltre
demandato al Gestore di:
1) migliorare e
potenziare l’organizzazione dei servizi funzionali, previo assenso
dell’Amministrazione Comunale;
2) proporre, entro il
30 novembre di ciascun anno, le tariffe annuali e temporanee di utenza degli
ormeggi, da sottoporre all’approvazione della Giunta Comunale;
3) segnalare
all’Amministrazione Comunale ogni inadempienza od abuso grave da parte di
assegnatari di ormeggio, per i conseguenti provvedimenti di competenza
dell’Amministrazione stessa;
4) quant’altro sarà
necessario stabilire nella convenzione di affidamento.
A fronte degli
obblighi e degli oneri sopraindicati,
l’Amministrazione Comunale determinerà le risorse economiche di competenza del
gestore, sulla base degli introiti derivanti dai canoni percepiti, detratti gli
oneri a carico del Comune.
Una quota
parte delle risorse economiche di
competenza del gestore (al netto degli oneri a carico del Comune) verrà
corrisposta annualmente in misura fissa con le modalità e le forme stabilite
nella convenzione di gestione.
Art. 9
ONERI ED OBBLIGHI DEGLI UTENTI
Gli assegnatari di
ormeggi dovranno:
a) Essere costantemente in regola con tutte le norme
che disciplinano la detenzione, l’uso e la navigazione delle unità da diporto;
b) Utilizzare
correttamente l’ormeggio assegnato in modo da evitare danni alle attrezzature
ed a terzi;
c) Evitare
l’installazione, salvo casi eccezionali e per breve durata, di attrezzature ed
impianti per rinforzare gli ormeggi;
d) Evitare lo
spargimento e la fuoriuscita di olii e carburante nello specchio acqueo e nelle
aree pubbliche;
e) Areare il vano
motore prima dell’accensione;
f)
Controllare la perfetta efficienza degli impianti ed
attrezzature di bordo prima di iniziare la manovra;
g) Segnalare al
Comune e al Gestore il cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, in
quanto i medesimi non si assumono la responsabilità per la eventuale
dispersione dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte
dell’assegnatario, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di
indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Gli
assegnatari si obbligano affinché ciascun utilizzatore da loro delegato
acconsenta a dimostrare la propria identità, e quindi il diritto all’uso
dell’imbarcazione, ogni qualvolta richiesto dai responsabili al controllo
nominati dal Gestore.
Al
fine di agevolare il suddetto controllo, è data facoltà al Gestore di adottare
le modalità ritenute più opportune per la verifica degli aventi diritto all’uso
delle imbarcazioni, mentre sarà obbligo di ciascun assegnatario agevolare il
Gestore nell’espletamento di tali verifiche.
Per il
raggiungimento delle finalità sopra indicate, il Comune baderà a rimettere
apposito foglio contenente l’obbligazione in argomento, il quale dovrà essere
debitamente sottoscritto dall’assegnatario per accettazione e restituito al
Comune nei termini che saranno indicati.
La
mancata assunzione di responsabilità di cui sopra o l’omessa dimostrazione
dell’identità da parte dell’utilizzatore dell’imbarcazione a richiesta degli
addetti nominati dal gestore, comporta la decadenza dell’assegnazione
dell’ormeggio, così come previsto dall’art. 17 del presente regolamento.
E’
tassativamente vietato:
1) cedere o sublocare
ad altri, anche temporaneamente, o a titolo gratuito, l’ormeggio assegnato;
2) ormeggiare unità
di navigazione diversa da quella dichiarata senza il preventivo assenso del
Comune;
3) scambiare
l’ormeggio fra assegnatari o apportare consistenti modificazioni all’unità da
diporto senza il preventivo assenso del Comune;
4) approdare a
velocità superiore a 1 nodo orario;
5) gettare rifiuti
solidi o liquidi di ogni genere nello specchio acqueo o depositarli in
banchina;
6) l’ingombro di
pontili, marciapiedi, banchine, aree di sosta e parcheggio con materiali ed attrezzature
di qualsiasi natura;
7) eseguire
riparazioni di rilievo sulle unità;
8) depositare a terra
combustibili di qualunque genere;
9) l’esercizio di
attività commerciali da parte delle unità ospitate, senza autorizzazione del
Comune;
10) qualunque attività
o comportamento che possa arrecare danno alle strutture od a terzi, o disturbo
all’uso collettivo del Punto d’Ormeggio, al decoro ed alla quiete pubblica.
Art. 10
TRASFERIMENTO DI PROPRIETA’
DELL’IMBARCAZIONE
In caso di vendita
dell’unità da diporto per la quale era stato assegnato l’ormeggio, è fatto
obbligo all’assegnatario di dimostrare, entro 30 (trenta) giorni, di essere
nuovamente proprietario di altra unità rientrante nelle caratteristiche di cui
al precedente art. 2 pena la decadenza dell’assegnazione dell’ormeggio il quale
rientrerà a tutti gli effetti nella disponibilità comunale.
L’assegnatario non
può cedere in nessun caso diritti di sorta sulla concessione dell’ormeggio, né
l’acquirente di qualsiasi quota parte dell’unità da diporto può far valere diritto
di subingresso o contitolarità nella concessione dell’ormeggio.
Le quote di partecipazione nella proprietà
dell’unità da diporto sono espresse in carati. I carati totali sono 24 e sono
divisibili in frazioni.
Qualora l’unità
assegnataria venga venduta per parte dei carati, l’acquirente avrà diritto di
usufruire del posto di ormeggio unitamente al venditore, a condizione che
quest’ultimo partecipi sempre alla proprietà dell’unità per almeno 12 carati;
il venditore risulterà sempre l’assegnatario dell’ormeggio, mentre l’acquirente
potrà comunque iscriversi nella lista d’attesa per la medesima imbarcazione. La
successiva vendita dell’intera quota rimasta (12 carati) o parte di essa da
parte dell’assegnatario comporterà la perdita del diritto d’ormeggio ed il
subentro di altro assegnatario in base all’ordine di precedenza risultante
dalla lista d’attesa.
Qualora l’ormeggio
venga assegnato originariamente a due o più utenti, comproprietari dell’unità,
essi continueranno ad avere il diritto di occupare l’ormeggio fintanto che
almeno 12 (dodici) carati dell’unità assegnataria rimangono di loro proprietà o
di almeno uno di essi; in caso contrario si applicheranno le disposizioni di
cui al precedente comma 1.
La perdita della
disponibilità dell’unità posseduta in forza di contratto di leasing o locazione
comporta la cessazione del diritto al posto d’ormeggio e l’assegnazione di
questo sulla base dell’ordine di precedenza risultante dalla lista di attesa.
Le disposizioni
contenute nel presente articolo non si applicano ai trasferimenti di proprietà
per successione a causa di morte al coniuge o ai figli, purché gli eredi
presentino documentata istanza di sub-ingresso nell’assegnazione dell’ormeggio
entro 6 mesi dalla data della morte dell’assegnatario.
Art. 11
PREAVVISO – INUTILIZZO DELL’ORMEGGIO
Ogni utente che
intenda occupare il proprio posto di ormeggio dovrà avvertire il Gestore almeno
2 gg. prima dell’arrivo.
Qualora un
assegnatario a titolo ordinario lasci libero il proprio ormeggio per un periodo
di tempo superiore a 72 ore, qualunque ne sia la causa, deve darne preventiva
comunicazione al Comune.
In tal caso il
Comune potrà utilizzare l’ormeggio per lo stazionamento di unità in ormeggio
temporaneo senza rimborso all’assegnatario ordinario della tariffa per il periodo
non goduto.
In ogni caso il
temporaneo inutilizzo dell’ormeggio, salvi comprovati e dichiarati motivi, non
può superare il periodo di 10 mesi.
Art. 12
ASSEGNAZIONE TEMPORANEA
Al Comune è
riservata la facoltà di assegnare gli ormeggi
temporaneamente inutilizzati dagli assegnatari a titolo ordinario per un
periodo non superiore a 150 gg.
Le assegnazioni
temporanee sono riservate prioritariamente ai residenti con scorrimento della
graduatoria “lista di attesa” per le assegnazioni ordinarie.
Di tali assegnazioni
si terrà nota in apposito registro.
Le relative
tariffe sono approvate dalla Giunta Comunale ai sensi del successivo art. 13.
Art. 13
TARIFFE DI UTENZA
Le tariffe di
ormeggio e dei servizi portuali sono
stabilite annualmente dalla Giunta Comunale entro il 31 dicembre di ogni anno a
copertura:
a) delle spese di
manutenzione del Punto d’Ormeggio e degli ormeggi stessi nonchè per oneri
amministrativi;
b) dell’eventuale
sorveglianza nelle modalità stabilite;
c) delle spese di
gestione e assicurazione.
Tale corrispettivo,
determinato in misura annuale non frazionabile, dovrà essere versato in
un’unica soluzione:
a) il primo anno
entro 10 giorni dalla comunicazione dell’assegnazione;
b) gli anni
successivi entro il 31 gennaio.
La documentazione
attestante i pagamenti in questione dovrà pervenire al Comune nel primo caso
entro 20 gg. dalla comunicazione dell’assegnazione e nel secondo caso entro il
15 febbraio di ciascun anno.
Riguardo invece
alle tariffe relative ad assegnazioni temporanee, le relative modalità di versamento e di
presentazione della documentazione attestante il pagamento verranno stabilite
dalla Giunta Comunale.
Le tariffe possono
essere proposte all’Amministrazione Comunale entro il 30 novembre di ciascun
anno dal Gestore.
Ove la Giunta
Comunale non si pronunci entro il 31 dicembre, si intenderanno confermate
quelle dell’anno precedente, maggiorate con l’esclusiva applicazione
dell’adeguamento ISTAT.
L’inutilizzo
temporaneo del posto barca non darà comunque diritto a riduzione della tariffa
annua prefissata.
Art. 14
DIVIETI GENERALI
All’interno del
Punto d’Ormeggio non sono consentite le seguenti attività:
a) nuotare,
esercitare attività subacquee o di pesca;
b) praticare sci
nautico e wind surf;
c) navigare con
scooter acquatici;
d) effettuare gare ed
esercitazioni veliche.
Art. 15
RUMORI E LAVORI MOLESTI
Le prove dei
motori ed ogni altra attività che produca rumori molesti sono vietate prima
delle ore 10,00 e dopo le ore 20,00
nonché, dalle ore 12.30 alle ore 15.30 durante il periodo da giugno a
settembre, salvo i casi di emergenza, forza maggiore e pronto intervento.
Ogni lavoro
necessario, che per la sua speciale natura rechi molestia agli utenti, dovrà
essere compiuto negli orari di minor frequenza all’impianto, secondo le
istruzioni ricevute dal Gestore, a tal fine preventivamente avvertito.
Art. 16
RIMOZIONI DI UNITA’ DA DIPORTO
Qualora, per abusi
od inosservanza in genere, nonché per mancato pagamento della tariffa di
utenza, venga emessa ingiunzione di sgombero dell’unità da diporto, la stessa
dovrà essere rimossa dall’ormeggio entro il termine prefissato nell’ingiunzione
stessa.
In caso di
inottemperanza il Gestore provvederà d’ufficio con il recupero delle spese nei
confronti del responsabile.
La rimozione
d’ufficio, a cura del Gestore, avverrà altresì senza preavviso qualora non
fosse possibile notificare al contravventore l’ingiunzione di sgombero o
qualora l’unità da diporto abusivamente ormeggiata rappresenti pericolo di
danno per le altre imbarcazioni, per le attrezzature ed impianti di ormeggio o
costituisca comunque pregiudizio al corretto e libero uso del Punto d’Ormeggio.
Le unità da
diporto rimosse d’ufficio saranno rimessate a spese del responsabile e, qualora
necessario, sarà attuata la procedura prevista dal Codice della Navigazione per
il caso di ritrovamento (art. 510 e seguenti).
Art. 17
SANZIONI
Sospensione
dell’uso dell’ormeggio
Ferma restando la
responsabilità penale e civile degli assegnatari di ormeggio per qualsiasi
azione loro attribuibile, ogni comportamento contrario alle norme del presente
Regolamento ed al corretto uso collettivo delle strutture portuali, potrà
comportare la sospensione – per un periodo massimo di mesi 3 (tre) – nell’uso
dell’ormeggio assegnato.
La
sospensione non dà diritto a riduzione
dell’importo tariffario dovuto nell’anno.
Decadenza
dell’assegnazione dell’ormeggio
La decadenza
dell’assegnazione è dichiarata dall’Autorità Comunale previa diffida, oltre per
i casi previsti dal Codice Della Navigazione e dal Regolamento di navigazione,
nei seguenti casi:
-
cessione a terzi del posto barca assegnato;
-
gravi comportamenti all’interno del porto che provocano
danni alle infrastrutture portuali ed ai natanti ormeggiati;
-
false dichiarazioni atte a certificare il possesso di
requisiti al fine dell’ottenimento dell’assegnazione;
-
mancato versamento della tariffa di utenza dell’ormeggio
nel termine stabilito;
-
inutilizzo del posto
– barca per oltre 10 mesi;
-
inadempimenti agli specifici obblighi derivanti
dall’applicazione del presente regolamento.
La pronuncia di
decadenza in ogni caso non darà diritto al rimborso della parte della tariffa
versata e non goduta.
Sanzioni
pecuniarie
Chiunque viola le prescrizioni di cui
all’art. 9 del presente Regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da €. 25,00 a €. 500,00, ai sensi dell'art. 7/bis del
D.lgs. n. 267/2000.
Le violazioni al presente regolamento e le conseguenti sanzioni sono
accertate, contestate, applicate ed irrogate secondo i criteri ed i principi
dettati dalla legge n° 689/81 e successive modifiche.
I contravventori sono ritenuti responsabili per tutti
i danni che si verificano in conseguenza della commessa violazione, salva ogni
maggiore responsabilità civile o penale.
Per tutto quanto
non specificamente disciplinato dal presente Regolamento, si fa riferimento al
Codice della Navigazione e alle relative norme attuative.
Art. 18
NORME GENERALI
Per quanto non
espressamente indicato nel presente Regolamento si applicano le norme vigenti in materia.
Art. 19
VALIDITA’ DEL REGOLAMENTO
Il presente
Regolamento entrerà in vigore dopo le
approvazioni di legge.