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COMUNE SAN LORENZO AL MARE
Provincia di Imperia
REGOLAMENTO
SULL’ACCERTAMENTO CON ADESIONE
DEI TRIBUTI COMUNALI
E SULL’ESERCIZIO DEL POTERE DI AUTOTUTELA
TITOLO I........................................................................................................................................... 5
DISCIPLINA GENERALE................................................................................................................... 5
OGGETTO DEL REGOLAMENTO.................................................................................................................................................. 6
Articolo 2............................................................................................................................................................................................... 6
RICHIAMO A DISPOSIZIONI NORMATIVE.............................................................................................................................. 6
ED A DOCUMENTI DI PRASSI AMMINISTRATIVA.............................................................................................................. 6
Articolo 3............................................................................................................................................................................................... 6
AMBITO DI APPLICAZIONE DELL’ISTITUTO DELL’ACCERTAMENTO.......................................................................... 6
CON ADESIONE............................................................................................................................................................................... 6
TITOLO II.......................................................................................................................................... 7
ACCERTAMENTO CON ADESIONE............................................................................................... 7
PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE........................................................... 8
SU INIZIATIVA DELL’UFFICIO TRIBUTARIO................................................................................ 8
Articolo 4............................................................................................................................................................................................... 8
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO...................................................................................................................................... 8
Articolo 5............................................................................................................................................................................................... 8
TRIBUTI OGGETTO DELL’ACCERTAMENTO CON ADESIONE........................................................................................... 8
Articolo 6............................................................................................................................................................................................... 8
DEFINIZIONE DEGLI ACCERTAMENTI..................................................................................................................................... 8
Articolo 7............................................................................................................................................................................................... 9
PROCEDURA DI ATTIVAZIONE DELL’ACCERTAMENTO CON ADESIONE.................................................................... 9
DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO....................................................................................................... 9
Articolo 8............................................................................................................................................................................................... 9
AVVIO DEL PROCEDIMENTO....................................................................................................................................................... 9
Articolo 9............................................................................................................................................................................................. 10
CONTENUTI DELL’INVITO A COMPARIRE............................................................................................................................ 10
Articolo 10........................................................................................................................................................................................... 10
MODALITA’ DI INVIO DELL’INVITO A COMPARIRE.......................................................................................................... 10
Articolo 11........................................................................................................................................................................................... 10
RICHIESTA DI RINVIO.................................................................................................................................................................. 10
Articolo 12........................................................................................................................................................................................... 11
MANCATA COMPARIZIONE DEL CONTRIBUENTE............................................................................................................ 11
Articolo 13............................................................................................................................................................................................. 11
ATTIVAZIONE DEL CONTRADDITTORIO CON IL CONTRIBUENTE............................................................................... 11
CAPO II............................................................................................................................................. 12
ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE A SEGUITO
DELL’ISTANZA............................................................................................................................................................ 12
DEL CONTRIBUENTE...................................................................................................................... 12
Articolo 14............................................................................................................................................................................................ 12
ISTANZA DEL CONTRIBUENTE A SEGUITO DI AVVISO DI ACCERTAMENTO........................................................... 12
Articolo 15........................................................................................................................................................................................... 12
ISTANZA DEL CONTRIBUENTE A SEGUITO DI ACCESSI, ISPEZIONI O VERIFICHE................................................... 12
Articolo 16............................................................................................................................................................................................. 13
MANCATA COMPARIZIONE DEL CONTRIBUENTE............................................................................................................ 13
CAPO III............................................................................................................................................ 13
DEFINIZIONE DELL’ACCERTAMENTO ED ADEMPIMENTI CONSEGUENTI......................... 13
Articolo 17............................................................................................................................................................................................. 13
ATTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE........................................................................................................................ 13
Articolo 18........................................................................................................................................................................................... 13
MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE SOMME OGGETTO DELLA DEFINIZIONE......................................................... 13
Articolo 19........................................................................................................................................................................................... 14
PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE.......................................................................................................................... 14
Articolo 20........................................................................................................................................................................................... 15
EFFETTI DELLA DEFINIZIONE................................................................................................................................................... 15
Articolo 21........................................................................................................................................................................................... 15
RIDUZIONE DELLA SANZIONE................................................................................................................................................. 15
Articolo 22........................................................................................................................................................................................... 17
POTERE DI ESERCIZIO DELL’AUTOTUTELA......................................................................................................................... 17
Articolo 23............................................................................................................................................................................................. 17
FUNZIONARIO RESPONSABILE COMPETENTE A PROCEDERE AL RIESAME DELL’ATTO IN
VIA DI AUTOTUTELA 17
Articolo 24........................................................................................................................................................................................... 17
TRIBUTI OGGETTO DEL POTERE DI AUTOTUTELA............................................................................................................ 17
Articolo 25........................................................................................................................................................................................... 18
RICHIESTE DI ANNULLAMENTO O DI RINUNCIA............................................................................................................... 18
ALL’IMPOSIZIONE IN CASO DI AUTOACCERTAMENTO................................................................................................. 18
Articolo 26........................................................................................................................................................................................... 18
IPOTESI DI ANNULLAMENTO DELL’ATTO AMMINISTRATIVO.................................................................................... 18
Articolo 27........................................................................................................................................................................................... 18
IPOTESI DI RINUNCIA ALL’IMPOSIZIONE IN CASO DI AUTOACCERTAMENTO...................................................... 18
Articolo 28........................................................................................................................................................................................... 19
IPOTESI DI REVOCA DELL’ATTO AMMINISTRATIVO....................................................................................................... 19
Articolo 29........................................................................................................................................................................................... 19
CRITERI DI PRIORITA’................................................................................................................................................................. 19
Articolo 30........................................................................................................................................................................................... 19
CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DI RIESAME............................................................................................................ 19
Articolo 31........................................................................................................................................................................................... 20
ADEMPIMENTI DEGLI UFFICI................................................................................................................................................... 20
CAPO III............................................................................................................................................ 21
DISPOSIZIONI FINALI.................................................................................................................... 21
Articolo 32........................................................................................................................................................................................... 21
DECORRENZA E VALIDITA’...................................................................................................................................................... 21
Articolo 1
1. Il presente regolamento, adottato ai sensi del combinato disposto dell’art.50 della legge 27 dicembre 1997, n.449, recante “Misure di stabilizzazione della finanza pubblica” e dell’art.52, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446, disciplina:
q nel titolo II, l’accertamento con adesione, stabilendone le modalità per l’applicazione ai tributi locali sulla base delle disposizioni del decreto legislativo 19 giugno 1997, n.218,
q nel titolo III, l’esercizio del potere di autotutela amministrativa, al fine di regolare i casi in cui il responsabile del procedimento possa procedere all’annullamento, alla revoca degli atti illegittimi od infondati ovvero alla rinuncia all’impugnazione.
1. Le disposizioni del presente regolamento tengono conto per quel che concerne l’accertamento con adesione delle disposizioni recate nel decreto legislativo 19 giugno 1997, n.218, e di quanto stabilito dalla circolare n.235/E dell’ 8 agosto 1997, emanata dal Ministero delle finanze.
2. Per quanto riguarda l’esercizio del potere di autotutela il presente regolamento tiene conto delle disposizioni contenute nell’articolo 68, comma 1, del D.P.R. 27 marzo 1992, n.287, recante il Regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze, nell’art.2-quater della legge 30 novembre 1994, n.656, di conversione del decreto legge 30 settembre 1994, n.564, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale”, e del decreto del Ministero delle finanze 11 febbraio 1997, n.37.
1. L’istituto dell’accertamento con adesione è
applicabile esclusivamente per accertamenti dell’ufficio e non si estende agli
atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all’attività di controllo
formale delle dichiarazioni.
2. Il ricorso all’accertamento con adesione presuppone
la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di
apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell’istituto le
questioni cosiddette “di diritto” e
tutte le fattispecie nelle quali l’obbligazione tributaria è determinabile
sulla base di elementi certi.
CAPO I
1.
La competenza
alla definizione degli accertamenti è attribuita:
q
a ciascun
funzionario designato come responsabile della gestione dei singoli tributi
locali;
q
a ciascun
soggetto che sia stato espressamente delegato dal soggetto responsabile della
gestione dei tributi locali con apposito provvedimento formale.
2. Nel caso in cui l’accertamento del tributo oggetto
della definizione sia stato affidato ai soggetti di cui al comma 5, lettera b),
dell’articolo 52, del D.Lgs.15 dicembre 1997, n.446, il potere di definire gli
accertamenti è attribuito al concessionario del comune, che lo esercita nei
limiti stabiliti dal presente regolamento.
1. I tributi su cui può intervenire l’accertamento con
adesione sono i seguenti:
q
Tassa per lo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
q
Imposta
comunale sugli immobili;
1. L’accertamento dei tributi indicati nell’articolo 5
del presente regolamento, può essere definito con l’adesione anche di uno solo
degli obbligati, secondo le disposizioni seguenti.
2. La definizione ha effetto per i tributi dovuti,
indicati in ciascuna denuncia o dichiarazione che ha formato oggetto di
imposizione.
3. Se un atto contiene più disposizioni che non
derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre,
ciascuna di esse, se soggetta ad autonoma imposizione, costituisce oggetto di
definizione come se fosse un atto distinto.
4. Sono escluse adesioni parziali riguardanti singole
fattispecie contenute nello stesso atto, denuncia o dichiarazione oggetto
dell’invito all’adesione di cui ai successivi articoli 8 e 9 del presente
regolamento.
5. A seguito della definizione, le sanzioni dovute per
ciascun tributo oggetto dell’adesione si applicano nella misura del quarto del
minimo previsto dalla legge.
6. L’accertamento definito con adesione non è soggetto
ad impugnazione da parte del contribuente, non è integrabile o modificabile da
parte dell’ufficio, e non rileva a fini extratributari . L’ufficio è vincolato
all’importo definito ad ogni ulteriore effetto limitatamente ai singoli
tributi.
1. Il responsabile del procedimento, nel predisporre
l’atto di accertamento in rettifica o d’ufficio da inviare al contribuente
affinché questi regolarizzi la sua posizione fiscale nei confronti dell’ente
impositore, se ravvisa che sussistono sufficienti elementi che possano indurre
ad instaurare un’equa composizione della questione con il contribuente, avvia
il procedimento per addivenire all’accertamento con adesione.
2. Nell’esaminare la posizione del contribuente occorre
valutare se vi siano o meno degli spazi che possano giustificare la
transazione. Pertanto non si potrà procedere in tal senso:
q
se la questione
verte su un’aliquota o su una tariffa di tributo la cui applicazione è
espressamente stabilita da legge o regolamento e sulla quale vi è assoluta
certezza;
q
se la questione
riguarda l’applicazione di sanzioni in misura fissa o nella misura minima.
3. Se non ricorrono le condizioni di cui al comma 2, il
responsabile del procedimento, valuta l’importanza della questione, anche alla
luce delle esigenze operative dell’ufficio, individua gli elementi in base ai
quali può essere utilmente attivato il contraddittorio con il contribuente, al
fine di ottenere la riscossione immediata degli importi dovuti e di evitare il
contenzioso.
4. La partecipazione del contribuente al procedimento,
nonostante l’invito, non è obbligatoria e la nuova mancata risposta all’invito
stesso non è sanzionabile, così come l’attivazione del procedimento da parte
dell’ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.
1. L’avvio del procedimento si ha con la
predisposizione di un invito a comparire,
che deve essere fatto pervenire al contribuente prima della notifica dell’atto
di accertamento.
2. L’invito ha carattere meramente informativo della
possibilità offerta al soggetto passivo del tributo di aderire alla proposta
formulata dall’ufficio.
3. In presenza di più obbligati, deve essere
predisposto un invito per tutti i soggetti obbligati, al fine di consentire ad
ognuno di partecipare al contraddittorio e di assumere le proprie autonome
decisioni sul caso.
4. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o
trasmettere atti e documenti, l’invio di questionari per acquisire dati e
notizie di carattere specifico che il Comune, ai fini dell’attività di
liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono
invito ai sensi del precedente comma.
1. Nell’invito a comparire devono essere indicati:
q
i periodi di
imposta suscettibili di accertamento;
q
gli elementi
identificativi dell’atto, dell’eventuale denuncia o dichiarazione cui si
riferisce l’accertamento suscettibile di adesione;
q
il responsabile
del procedimento o il suo delegato competente alla definizione;
q
il giorno e il
luogo della comparizione dinanzi all’ufficio tributario.
1. L’invito a comparire deve essere fatto pervenire al
contribuente mediante:
q
lettera
raccomandata con avviso di ricevimento;
q
notificazione
eseguita dai messi comunali.
1. Ove il contribuente formuli espressa richiesta di
differimento della data di comparizione, il responsabile del procedimento,
valutate le ragioni avanzate dal contribuente, ed esaminata altresì
l’insussistenza di motivi che possano contrastare con le esigenze di
operatività dell’ufficio tributi, può rinviare l’incontro ad altra data. A tal
fine invia apposita comunicazione all’interessato nella quale deve essere
precisato che non potrà essere concesso alcun altro differimento di data.
2. Saranno prese in considerazione solo le domande
avanzate entro la data di comparizione.
1. Nel caso in cui il contribuente non si presenti il
giorno stabilito nell’invito o nella lettera di rinvio della convocazione,
rivoltogli al fine di addivenire alla definizione dell’accertamento, il
responsabile del procedimento predispone l’avviso di accertamento e procede
alla sua notificazione.
2. In casi di gravi impedimenti è possibile rientrare
nella previsione di cui all’art. 11 comma 1 purché la richiesta scritta
contenga adeguate motivazioni
1. Nel giorno stabilito per la definizione
dell’accertamento con adesione, viene attivato il contraddittorio con il
contribuente.
2. Dello svolgimento del contraddittorio è dato atto in
un apposito e sintetico verbale.
3. Il verbale di cui al comma precedente deve
riportare:
q
i punti di
maggiore importanza su cui si è concentrato il dibattito;
q
le motivazioni
che sono alla base delle posizioni assunte dall’Amministrazione e del
contribuente;
q
la
documentazione addotta dal contribuente a sostegno della propria posizione;
q
le generalità
ed il titolo della rappresentanza, se il contribuente si è presentato a mezzo
di un suo procuratore;
q
la data della
successiva comparizione, se, per definire l’accordo, occorre il rinvio
dell’incontro ad altro giorno.
4. Se non viene raggiunto alcun accordo transattivo,
dovrà essere dato atto di tale conclusione nel verbale di cui al comma 3 ed il
funzionario procederà a norma dell’articolo 12 del presente regolamento.
1. Nel caso in cui sia stato notificato avviso di
accertamento, non preceduto dall’invito di cui all’articolo 8 del presente
regolamento, il contribuente prima dello scadere del termine previsto per
l’impugnazione dell’atto innanzi alla commissione tributaria provinciale, può
formulare, in carta libera, istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio
recapito, anche telefonico.
2. La presentazione dell’istanza, anche da parte di uno
solo dei coobbligati, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei
termini per l’impugnazione dell’atto,
per un periodo di novanta giorni. Durante la decorrenza di detto periodo non
potranno essere riscosse le somme oggetto dell’atto di accertamento.
3. Entro 15 giorni dalla ricezione dell’istanza di cui
al comma 1, l’ufficio anche telefonicamente o telematicamente, può inviare al
contribuente l’invito a comparire.
4. Con la formulazione al contribuente dell’invito a
comparire viene avviato il procedimento di accertamento con adesione, per
l’espletamento del quale devono essere osservate anche le disposizioni recate
dal capo I e capo III del presente regolamento.
5. All’atto del perfezionamento della definizione
l’avviso di accertamento di cui al comma 1 perde efficacia.
6. L’impugnazione dell’avviso di accertamento comporta
rinuncia all’istanza di definizione.
7. La mancata comparizione del contribuente nel giorno
indicato con l’invito comporta rinuncia alla definizione dell’accertamento con
adesione tranne che nel caso contemplato dall’art. 12 comma 2.
1. Il contribuente, nei cui confronti sono stati
effettuati accessi, ispezioni o verifiche, può presentare all’ufficio tributi
del comune, con apposita richiesta in carta libera, istanza di accertamento ai
fini dell’eventuale definizione, indicando il proprio recapito, anche
telefonico.
2. Entro 15 giorni dalla ricezione dell’istanza,
l’ufficio, anche telefonicamente o telematicamente, può inviare al contribuente
l’invito a comparire.
3. Con la formulazione al contribuente dell’invito a
comparire viene avviato il procedimento di accertamento con adesione, per
l’espletamento del quale devono essere osservate anche le disposizioni recate
dal capo I e capo III del presente regolamento.
1. Eventuali, motivate, richieste di differimento
avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata
nell’invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.
1. L’atto di accertamento con adesione è redatto con
atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente o dal suo
procuratore generale o speciale e dal responsabile del procedimento o dal suo
delegato.
2. Nell’atto devono essere indicati, separatamente per
ciascun tributo:
q
gli elementi su
cui si basa la definizione;
q
la motivazione
su cui si fonda la definizione:
q
la liquidazione
del tributo o del maggior tributo, delle sanzioni e delle eventuali altre somme
dovute, anche in forma rateale, secondo le disposizioni di cui all’articolo 18
del presente regolamento.
1. Il versamento delle somme dovute per effetto
dell’accertamento con adesione deve essere eseguito entro venti giorni dalla
redazione dell’atto di definizione di cui all’articolo 17 del presente
regolamento, con le modalità indicate nell’atto stesso.
2. Nel caso in cui l’accertamento del tributo oggetto
della definizione sia stato affidato, congiuntamente alla riscossione, ai
soggetti di cui al comma 5, lettera b), dell’articolo 52, del D.Lgs. 15
dicembre 1997, n.446, il pagamento delle somme deve essere effettuato
direttamente al concessionario della riscossione o tramite versamento in conto
corrente postale intestato allo stesso concessionario.
3. Le somme dovute possono essere versate anche
ratealmente in un massimo di 4 rate trimestrali di pari importo o in un massimo
di 8 rate trimestrali di pari importo se le somme dovute superano £.30.000.000,
dietro apposita istanza del contribuente o con lo stesso atto di accettazione.
4. Competente all’esame dell’istanza è l’ufficio
preposto all’accertamento. Sulle somme dovute per tributo rateizzate si
applicherà un interesse moratorio ragguagliato al vigente tasso legale su base
mensile.
5. Nell’ipotesi di pagamento rateizzato l’importo della
prima rata deve essere versato nel termine di venti giorni dalla redazione
dell’atto di definizione di cui all’articolo 17 del presente regolamento.
Sull’importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale,
calcolati alla data di perfezionamento dell’atto di adesione e fino alla data
di scadenza di ciascuna rata.
6. Per il versamento delle somme di cui al comma 4 il
contribuente è tenuto a prestare garanzia con le modalità di cui all’articolo
38–bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, per
il periodo di rateazione di detto importo, aumentato di un anno, vale a dire:
q
cauzione in
titoli di Stato;
q
condizione in
titoli garantiti dallo Stato;
q
fidejussione rilasciata
da un’azienda o istituto di credito;
q
polizza
fidejussiaria rilasciata da un istituto o da un’impresa di assicurazione.
7. Entro 10 giorni dal versamento dell’intero importo
o, in caso di pagamento rateizzato, di quello della prima rata, il contribuente
deve fare pervenire direttamente o anche tramite un suo incaricato, all’ufficio
tributi o, nel solo caso in cui siano stati affidati congiuntamente l’accertamento e la riscossione del tributo,
al concessionario, la quietanza dell’avvenuto pagamento e, ove dovuta, la
documentazione relativa alla prestazione della garanzia.
8. L’ufficio tributi del comune, acquisiti i documenti
di cui al comma 6, rilascia al contribuente un esemplare dell’atto di
accertamento con adesione
1. La definizione si perfeziona con il versamento delle
somme di cui all’articolo 18, comma 1, del presente regolamento ovvero con il
versamento dell’importo della prima rata unitamente alla prestazione della
garanzia di cui al comma 5, dello stesso articolo 18.
2. Relativamente alla Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi
Urbani (D.Lgs. 507/1993 e successive modificazioni) per la quale alla data di
adozione del presente regolamento, l’unica forma possibile di riscossione è
tramite ruolo, l’ufficio provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributo,
sanzione pecuniaria ed interessi) risultanti dall’atto di accertamento con
adesione e la definizione si considera così perfezionata.
1. Il perfezionamento dell’atto di adesione comporta la
definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento.
L’accertamento eseguito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione,
non è integrabile o modificabile da parte dell’ufficio.
2. L’intervenuta definizione non esclude, peraltro, la
possibilità per l’ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che
la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta
conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente
accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli
atti in possesso alla data medesima.
1. A seguito della definizione, le sanzioni per le
violazioni che hanno dato luogo all’accertamento si applicano nella misura di
un quarto del minimo previsto dalla legge.
2. Per le violazioni collegate al tributo richiesto con
l’avviso di accertamento, le sanzioni irrogate sono ridotte ad un quarto se il
contribuente non proponga ricorso contro tale atto e non formuli istanza di
accertamento con adesione, provvedendo a pagare entro il termine per la
proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della
predetta riduzione.
Di detta possibilità di riduzione, viene reso edotto
il contribuente apponendo la relativa avvertenza in calce agli avvisi di
accertamento.
3. L’infruttuoso esperimento del tentativo di
concordato da parte del contribuente, così come la mera acquiescenza prestata
dal contribuente in sede di contraddittorio o all’accertamento del Comune, rendono inapplicabile l’anzidetta
riduzione.
4. Le sanzioni scaturenti dall’attività di liquidazione
del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia nonché
quelle che conseguono a violazione formale e concernenti la mancata, incompleta
ecc. risposta a richieste formulate dall’ufficio sono parimenti escluse
dall’anzidetta riduzione.
TITOLO III
ESERCIZIO
DEL POTERE DI AUTOTUTELA
1. Il comune può procedere, in tutto o in parte,
all’annullamento, alla rinuncia all’imposizione in caso accertamento o alla
revoca dei propri atti, senza che vi sia necessità di istanza di parte, anche
in pendenza di giudizio ed anche nel caso in cui il provvedimento notificato
sia divenuto definitivo per decorso dei termini previsti per proporre ricorso
alla commissione tributaria provinciale competente.
2. Nei casi di sentenza passata in giudicato favorevole
al Comune, si può procedere all’annullamento o alla rinuncia all’imposizione in
caso di accertamento per i soli motivi sui quali non si sia pronunciata sul
merito la commissione tributaria competente.
1. La competenza all’esercizio del potere di autotutela
è attribuita:
q
a ciascun
funzionario designato come responsabile della gestione dei singoli tributi
locali;
q
a ciascun
soggetto che sia stato espressamente delegato dal soggetto responsabile della
gestione dei tributi locali con apposito provvedimento formale.
2. Nel caso in cui l’accertamento del tributo oggetto
della definizione sia stato affidato ai soggetti di cui al comma 5, lettera b),
dell’articolo 52, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n.446, il potere di definire
gli accertamenti è attribuito al concessionario del comune, che lo esercita nei
limiti stabiliti dal presente regolamento.
1. I tributi su cui può essere esercitato il potere di
autotutela sono i seguenti:
q
Imposta
comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni;
q
Canone per
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche;
q
Tassa per lo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
q
Imposta
comunale sugli immobili;
q
Canone o
diritto per i servizi relativi alla raccolta, all’allontanamento, la
depurazione e lo scarico delle acque.
1. Le richieste di annullamento o di rinuncia
all’imposizione in caso di accertamento presentate dai contribuenti, devono
essere indirizzate all’ufficio del comune, che ha emesso l’atto di cui si
chiede l’annullamento o che ha attivato il procedimento di accertamento.
2. Le richieste di cui al comma 1 non comportano alcun
dovere da parte dell’ufficio di riesaminare il provvedimento emesso o di
interrompere ogni attività di accertamento già iniziata.
3. Nel caso in cui la richiesta di cui al comma 1 sia
stata inviata ad un ufficio o ad un soggetto diverso da quello competente, a
norma dell’art.20 del presente regolamento, l’ufficio che ha ricevuto l’istanza
provvederà a trasmetterla all’ufficio competente. Di tale trasmissione dovrà
essere data tempestiva comunicazione al contribuente.
1. L’atto amministrativo può essere annullato quando il
responsabile del procedimento di riesame, individua uno dei seguenti vizi di
legittimità:
q
un errore di
persona;
q
un evidente
errore logico o di calcolo;
q
un errore sul
presupposto dell’imposta o della tassa;
q
una doppia
imposizione;
q
la mancata
considerazione di pagamenti di imposte o tasse, regolarmente eseguiti;
q
la mancanza di
documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza;
q
la sussistenza
dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi,
precedentemente negati;
1. Il comune può rinunciare all’imposizione in caso di
accertamento qualora, durante l’attività di accertamento venga riscontrata la
sussistenza di uno dei vizi individuati, a titolo esemplificativo,
nell’articolo 23 del presente regolamento.
2. Se durante l’esplicazione dell’attività di
accertamento l’ufficio tributi del comune abbia proceduto a compiere ispezioni
o verifiche presso il contribuente o abbia inviato a quest’ultimo questionari,
lo abbia invitato ad esibire documenti o in ogni altra ipotesi in cui lo abbia
portato a conoscenza dell’inizio di una attività di accertamento nei suoi
confronti, deve essere data al contribuente formale comunicazione della
rinuncia all’imposizione.
1. Se l’atto amministrativo non è ancora divenuto
definitivo oppure è stato impugnato ed è pendente il relativo giudizio, e non
sussistono i vizi di cui all’art.23 del presente regolamento per annullarlo, il
responsabile del procedimento può revocarlo per motivi di opportunità quando:
q
i costi
amministrativi connessi all’accertamento, alla riscossione ed alla difesa delle
pretese tributarie sono superiori all’importo del tributo, delle sanzioni e
degli eventuali oneri accessori;
q
se vi è un
indirizzo giurisprudenziale in materia sufficientemente consolidato, che sia
orientato in modo contrario alle pretese avanzate dal comune, tanto da far
presumere la probabile soccombenza dell’ente.
1. Nell’esercizio della potestà di autotutela, il
responsabile del procedimento deve dare priorità alle fattispecie che
presentano rilevante interesse generale, e, tra di esse, a quelle per le quali
è già in atto o sussiste il fondato rischio di un vasto contenzioso.
1. Il procedimento di riesame del provvedimento
amministrativo si conclude con l’emissione dell’atto di annullamento o di
revoca.
2. La rinuncia all’imposizione in caso di accertamento
deve essere esplicitata in un apposito provvedimento quando è iniziata una
procedura amministrativa di accertamento di cui il contribuente abbia avuto
formale conoscenza.
3. In ogni caso i provvedimenti di cui ai comuni 1 e 2
devono essere adeguatamente motivati.
1. Dell’eventuale annullamento, rinuncia
all’imposizione in caso di accertamento o revoca è data comunicazione al contribuente,
all’organo giurisdizionale davanti al quale sia eventualmente pendente il
relativo contenzioso, e nell’ipotesi di annullamento in via sostitutiva, anche
all’ufficio che ha emanato l’atto.
1. Il presente regolamento entra in vigore dal
01/01/2001.
2. E’ abrogata ogni altra norma non compatibile con le disposizioni del
presente regolamento.