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REGOLAMENTO DI
POLIZIA MORTUARIA
Approvato
con Delibera del Consiglio Comunale n. 17 del 30.05.2008
Art. 2: Competenze
Art. 3:
Responsabilità
Art. 5: Atti a
disposizione del pubblico
Art. 7: Camere mortuarie
Art. 9: Verifica e
chiusura dei feretri
Art. 10: Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e
trasporti
Art. 11: Fornitura gratuita dei feretri
Art. 12: Piastrina di riconoscimento
Art. 13: Modalità di trasporto e percorso
Art. 14: Diritti del Comune
Art. 15: Riti religiosi
Art. 16: Trasporto per/da altri Comuni per seppellimento o
cremazione
Art. 17: Trasporti all’estero o dall’estero
Art. 18: Trasporto dei resti mortali
TITOLO
II – CIMITERI
CAPO I – CIMITERI
Art. 19: Elenco funebre
Art. 20: Disposizioni generali
Art. 21: Reparti speciali
Art. 22: Sepolture di persone residenti e non residenti
Art. 23: Piano regolatore cimiteriale
CAPO II – INUMAZIONE E TUMULAZIONE
Art. 24: Inumazione
Art. 25: Tumulazione
Art. 26: Esumazioni ordinarie
Art. 27: Esumazioni
straordinarie
Art. 28: Estumulazioni ordinarie
Art. 29: Estumulazioni straordinarie
Art. 30: Oggetti da recuperare
Art. 31: Materiali di risulta
CAPO III – CREMAZIONE – AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE
CENERI
Art. 32: Crematorio
Art. 33: Autorizzazione alla cremazione
Art. 34: Autorizzazione alla dispersione delle ceneri
Art. 35: Deposito provvisorio delle ceneri
Art. 36: Autorizzazione per l’affidamento provvisorio
delle ceneri
Art. 37: Trasporto e caratteristiche delle urne cinerarie
Art. 38: Modalità di conservazione delle ceneri
Art. 39: Ossario e cinerario comune, giardino delle
rimembranze
Art. 40: Tariffe
Art. 41: Controlli e sanzioni
CAPO IV – POLIZIA DEI CIMITERI
Art. 42: Orario
Art. 43: Disciplina dell’ingresso
Art. 44: Divieti
Art. 45: Riti funebri
Art. 46: Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei
campi comuni
Art. 47: Materiali ornamentali
Art. 48: Imprese e lavori privati
TITOLO
III – CONCESSIONI
CAPO I – TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE
Art. 49: Concessioni
Art. 50: Tipologie
Art. 51: Sepolture individuali (loculi)
Art. 52: Nicchie e ossario
Art. 53: Aree destinate a sepolcri familiari, tombe di
famiglia a terra e a arcate di famiglia
Art. 54: Tumulazioni provvisorie
Art. 55: Mantenimento delle concessioni perpetue
Art. 56: Manutenzione
CAPO II – DIVISIONE, SUBENTRI E RINUNCE
Art. 57: Divisione subentri
Art. 58: Rimborso del corrispettivo di concessione
CAPO III – REVOCA, DECADENZA ESTINZIONE
Art. 59: Revoca
Art. 60: Estinzione
TITOLO
IV – DISPOSIZIONI VARIE E FINALI
CAPO I – DISPOSIZIONI VARIE –
Art. 61: Responsabile del servizio di polizia mortuaria
Art. 62: Sepolture pregresse
Art. 63: Disposizioni varie
Art. 64: Norme finali
TARIFFE CIMITERIALI
1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui
al titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934
ed al D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 ed alle norme sull'ordinamento dello
stato civile, ha per oggetto il complesso delle norme relative la polizia
mortuaria, dirette alla generalità dei cittadini ed alla pubblica
amministrazione, in ambito comunale. Per norme relative alla Polizia mortuaria
si intendono quelle sulla destinazione delle salme, sui trasporti funebri, sulla
costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla
concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata, nonché sulla
loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione e in
genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la
custodia delle salme.
ART. 2 -COMPETENZE
1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza
del Comune sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo e Autorità
Sanitaria Locale, attraverso i competenti uffici.
2. I servizi inerenti la polizia
mortuaria vengono effettuati con le forma di gestione individuata dall’art. 112
del D.Lgs. 267/2000 compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere,
nonché a mezzo del servizio individuato
dalla competente Unità sanitaria locale.
1. E’ compito del Comune evitare situazioni di pericolo alle persone
e alle cose all’interno dei cimiteri.
Non sono assunte, peraltro,
responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone diverse da quelle
adibite al servizio cimiteriale, attraverso l’uso difforme dal consentito di
mezzi e strumenti a disposizione del pubblico.
ART. 4- SERVIZI
GRATUITI ED A PAGAMENTO
1. Sono gratuiti i
servizi di interesse pubblico indispensabili esplicitamente classificati
gratuiti dalla legge e specificati dal presente regolamento.
Tra i servizi gratuiti sono compresi:
1. la visita
necroscopica
2. il servizio di
osservazione dei cadaveri
3. la deposizione delle
ossa in ossario comune,
4. la fornitura del
feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di
sostenere la spesa sempre che non vi siano persone o Enti ed
Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo
Art. 8.
5. il recupero e il
relativo trasporto delle salme accidentate,
6. la deposizione di
ossa in ossario comune.
2. Tutti gli altri
servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta
Comunale.
3. Il Comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell’art. 42 – 2° comma – lett. F) del D.Lgs. 267/2000 può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purchè venga quantificato l’onere per l’Amministrazione Comunale.
1. Presso gli uffici comunali o nel civico cimitero è tenuto, a
seconda dei casi su sopporto cartaceo o informatico, per chiunque possa
averne interesse, il registro di cui all’art. 52 del D.P.R. 285/90 perché possa
essere compilato cronologicamente dagli addetti e fornire informazioni sulle
sepolture cimiteriali.
2. Sono inoltre a
disposizione del pubblico nell’ufficio comunale o nel cimitero:
- l’orario di apertura e
chiusura di ogni cimitero
- copia del presente
regolamento
- l’elenco dei campi
soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell’anno,
- l’elenco delle
concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell’anno e in quello successivo,
- l’elenco delle tombe
per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione.
- ogni altro atto e
documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per
il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241.
1. Il Comune provvede al
deposito di osservazione per il periodo prescritto dalla legge, in locali
idonei
nell’ambito del cimitero, per le persone morte in
abitazione in cui sia pericoloso mantenerle, per persone morte in seguito ad accidente nella
pubblica via, per persone ignote di cui si debba fare
esposizione
al pubblico per il riconoscimento.
ART. 7 - CAMERA MORTUARIA
1. Ogni cimitero deve disporre di una camera mortuaria per
l’eventuale sosta dei feretri prima del
seppellimento. La camera mortuaria deve avere le caratteristiche di cui
all’art. 65 del D.P.R. 285/90 e può
assolvere anche le funzioni di deposito di osservazione, ove questo manchi.
1. Nessuna salma può essere sepolta
se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo Art.
10.
2. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti,
preferibilmente di tessuti naturali, o
decentemente avvolta in lenzuola.
3. Se la morte è dovuta a malattia infettiva diffusiva compresa
nell’elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il
periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in
lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
4. Se il cadavere risulta portatore di radioattività
il dirigente dei servizi di Igiene Pubblica dell’unità sanitaria locale detterà
le necessarie disposizioni protettive allo scopi di evitare la contaminazione
ambientale.
ART.
9 -VERIFICA E CHIUSURA DEI FERETRI
1. La chiusura del feretro è fatta
sotto la vigilanza del personale incaricato.
Il dirigente del Servizio di Igiene pubblica dell’Unità
Sanitaria Locale o personale tecnico all’uopo incaricato, vigila e controlla
l’applicazione della norma di cui all’art. 8.
2. In particolare deve essere
accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è
destinato e al trasporto, nonchè l’identificazione del cadavere.
ART. 10 -FERETRI PER INUMAZIONE,
TUMULAZIONE, CREMAZIONE E TRASPORTI
1. La struttura dei
feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di
sepoltura o pratica
funebre oltre che la
distanza del trasporto funebre e cioè:
A -
per l’ inumazione:
- il
feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità, con uno
spessore non inferiore a cm. 2 e non
superiore a cm. 3 e conformi alle prescrizioni di cui all’art. 75 del D.P.R.
285/90 o di altro manufatto sostitutivo approvato dall’Autorità competente, i
feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulate in via straordinaria
potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra
indicate.
B - per la tumulazione:
- la salma deve essere racchiusa in duplice
cassa, l’una di legno preferibilmente esterna, l’altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante
saldatura, entrambe corrispondenti alle norme di cui all’art. 30 del D.P.R.
285/90.
C -
cremazione:
- la salma dovrà essere racchiusa in duplice
cassa di cui alla lettera b) per l’avvio all’impianto di cremazione qualora lo
stesso si trovi fuori dal territorio comunale o non si utilizzi altri manufatti
sostitutivi approvati dall’Autorità competente. Se nel territorio esiste
l’impianto di cremazione è sufficiente unicamente la cassa di legno.
D - Trasferimenti:
- per i trasferimenti da comune a Comune o
da/per l’estero, si adottano le norme di cui agli artt. 25, 27, 28 e 29 del D.P.R. 285/90. I
trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva diffusiva vengono
effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b).
2. Se la salma già sepolta viene esumata o estumulata
per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si
deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza
alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente dei
Servizi di Igiene Pubblica dell’unità sanitaria locale, o suo delegato, il
rinnovo del feretro o il rivestimento totale in lamiera metallica in zinco di
spessore non inferiore a mm. 0.660.
3. Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la
rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai punti del comma 1, ai
fini del tipo di sepoltura cui è destinata, semprechè non sia accompagnata da
apposita certificazione rilasciata dall’unità sanitaria locale competente per
Comune di partenza.
4. Nella
inumazione e/o cremazione l’impiego nel feretro di materiale biodegradabile
diverso dal legno deve essere di tipo e qualità autorizzati dalla Autorità
competente.
ART. 11 - FORNITURA GRATUITA DI
FERETRI
1. Il Comune, con deliberazione della Giunta Comunale,
fornisce gratuitamente la cassa di cui all’art. 10 lett. a) per salme di
persone appartenenti a famiglie bisognose, residenti nel territorio comunale.
2. Lo stato di indigenza o di
bisogno è accertato dall’Ufficio Servizi Sociali, sulla scorta delle
informazioni assunte o delle quali comunque dispone l’ufficio, relative alla
composizione del nucleo familiare e alla situazione economica degli
interessati.
3. Qualora
successive verifiche dimostrino che lo stato di bisogno non sussiste
effettivamente, il Comune può esercitare
rivalsa delle spese sostenute sugli eventuali eredi.
ART. 12 - PIASTRINA DI RICONOSCIMENTO
1.
Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita
piastrina metallica o in materiale refrattario per la cremazione, recante
impressi in modo indelebile il cognome il nome della salma contenuta e le date
di nascita e di morte.
2. Per la salma di persona sconosciuta, la
piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali
altri dati certi.
CAPO IV
TRASPORTI FUNEBRI
ART. 13 -MODALITÀ DEL TRASPORTO E PERCORSO
1. I criteri generali di fissazione degli orari, le
modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con apposita ordinanza del
Sindaco.
2. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui
all’art. 27 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza di cui al
R.D. 18 giugno 1931, n. 773 comprende, il prelievo della salma dal luogo del
decesso, dal deposito di osservazione o dall’obitorio, il tragitto alla chiesa
o al luogo dove si svolgono le esequie,
la relativa sosta per il tempo necessario ad officiare i riti funebri, il
proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il
percorso più breve.
3. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore,
può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali,
occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.
4. Nel territorio comunale i trasporti funebri sono svolti a norma
del regolamento di organizzazione del
trasporto deliberato dalla Giunta Municipale.
1. I trasporti sono svolti con carri aventi le caratteristiche di
cui all’art. 20 del D.P.R. 285/90 previo pagamento dei diritti comunali che a
norma della legislazione vigente sono istituiti dal Consiglio Comunale e
definiti nell’importo dalla Giunta Municipale in base ai dati ISTAT.
1. I ministri di culto, sia della chiesa cattolica che degli altri
culti di cui all’art. 8 della Costituzione, intervenuti all’accompagnamento
funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali
previste dall’ordinanza di cui all’art. 14.
2. La salma può sostare
in chiesa o luogo di culto per il tempo necessario alla cerimonia religiosa.
ART. 16 -TRASPORTO PER/DA ALTRI COMUNI PER SEPPELLIMENTO O
CREMAZIONE
1. Il trasporto di salme in cimitero
di altro Comune è autorizzato con decreto a seguito di domanda degli
interessati. La domanda deve essere corredata dall’autorizzazione al
seppellimento rilasciata dall’Ufficiale dello Stato Civile, nel caso di
traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l’indicazione dei
dati anagrafici del defunto. Al decreto è successivamente allegato la certificazione
del Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell’Unità Sanitaria Locale o di
personale tecnico da lui delegato, relativo alla verifica di cui all’art. 9.
2. Dell’autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del
Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento nonchè ai
Sindaci dei Comuni intermedi quando in essi siano tributate onoranze.
3. Le salme provenienti da altro Comune devono di
norma, e qualora non vengano richieste speciali onoranze all’interno del
territorio del Comune, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è
accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in
rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell’art. 9, secondo
quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul
cofano.
ART. 17 -TRASPORTI ALL’ESTERO O
DALL’ESTERO
1. Il trasporto di salme per e da altro Stato è
regolamentato con le modalità di cui al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, art. 27 e seguenti.
ART. 18
- TRASPORTO
DI RESTI MORTALI
1. Il trasporto fuori Comune di resti mortali può avvenire
previa autorizzazione.
2. Se il trasporto è da o per Stato estero si applicano le
disposizioni di cui all’art. 18.
Le ossa umane e gli altri resti mortali assimilabili devono essere
raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm.
0.660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante norme e cognome del
defunto o, se sconosciuto, l’indicazione del luogo e della data di
rinvenimento.
CAPO I
ART. 19 - ELENCO FUNERALE
1. Ai sensi dell’art. 337 del T.U. delle leggi sanitarie R.D.
27/7/34 n° 1265 il Comune provvede al servizio di seppellimento nel cimitero
civico posto in Via Don Mariano Clerici e nel rispetto della Legge 130/2001.
1. E’ vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal
cimitero, salvo le autorizzazioni alla tumulazione in cappelle private
o altri luoghi per speciali onoranze o benemerenze, ai sensi rispettivamente degli artt. 102 e 105 del
D.P.R. n. 285 del 10 settembre 1990.
2. L’ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Funzionario
Responsabile dell’Ufficio Stato Civile o a
persona
all’uopo delegata. Alla manutenzione dei cimiteri così come per la custodia e
per gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme riconosciute
idonee e legittime ai sensi delle disposizioni legislative in materia di
affidamento di appalti di forniture e servizi.
3. Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e
traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi
e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate alle ditte di onoranze
funebri sotto il diretto controllo dei custodi del cimitero. Competono anche
alle suddette Ditte le operazioni di esumazione ed estumulazione. La custodia,
la tenuta dei registri relativi ad inumazione, tumulazione e cremazione come
pure qualsiasi variazione seguita ad esumazione, estumulazione, cremazione,
trasporto di cadaveri o ceneri e consegna di urne cinerarie, è di competenza
dei custodi del cimitero o, in loro assenza, del Responsabile del Servizio o di
persona all’uopo indicata.
ART. 21 - REPARTI SPECIALI
1. Nell’interno del cimitero è possibile prevedere
reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale o, nelle more
della sua adozione, dal Sindaco, destinati al seppellimento delle salme ed alla
conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso
da quello cattolico o a comunità straniera.
2. La sepoltura di parti anatomiche, qualora non
fossero cremati vengono sepolti mediante inumazione in reparto speciale del
cimitero.
3. In via eccezionale altri reparti speciali possono essere
istituiti, con provvedimento motivato dalla Giunta Comunale, per il
seppellimento di persone decedute a seguito di calamità o appartenenti a
categorie individuate dal Consiglio Comunale.
1. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono
ricevute e seppellite le salme di persone decedute nel territorio del Comune o
che, ovunque decedute, avevano nel Comune al momento della morte la propria
residenza.
2. Per giustificati motivi il Sindaco può concedere sepoltura a
pagamento anche ai non residenti
deceduti fuori del Comune purchè abbiano o abbiano avuto particolari
legami affettivi con la popolazione
del Comune o che abbiano legami di parentela diretti con persone sepolte nei
cimiteri locali.
3. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo di morte, sono
parimenti ricevute le salme delle persone che risultino essere state
concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata di famiglia. Sono accolti
con le stesse modalità anche i resti mortali e le ceneri delle persone sopra
indicate.
1. Per ciascun cimitero il Consiglio Comunale delibera il Piano
Regolatore Cimiteriale, con durata di almeno un ventennio, il quale
deve indicare le aree destinate ai vari tipi di sepoltura nonchè la
distribuzione e le dimensioni delle opere funerarie per le tumulazioni.
2. Il Piano Regolatore Cimiteriale determina, per tali opere, le
caratteristiche tecniche e la struttura in rapporto ai veri sistemi costruttivi
in conformità alle disposizioni del D.P.R. 285/90.
3. Nell’elaborazione del piano il responsabile dell’ufficio tecnico
dovrà tener conto:
a) dell’andamento medio
della mortalità per ogni circoscrizione;
b) della valutazione
della struttura esistente distinguendo le dotazioni attuali di posti-salma per
sepoltura a inumazione o tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche
alla durata delle concessioni,
c) della diversa
tipologia di sepoltura,
d) delle eventuali
maggiori disponibilità di posti salma che si potranno rendere disponibili nei
cimiteri esistenti a seguito di regolarizzazione dei periodi di concessione,
e) del fabbisogno futuro
di aree e manufatti da destinare a sepolture private;
4. Nei cimiteri sono individuati spazi o zone da destinare a:
a) campi di inumazione
comune
b) aree per cappelline
private o tombe di famiglia e collettività a terra
c) tumulazioni
individuali
d) cellette ossari
e) nicchie cinerarie
f) ossario comune
g) cinerario comune
5. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi deve risultare nella planimetria di cui all’art. 54 del D.P.R. 285/90, da aggiornare almeno ogni cinque anni. Almeno ogni dieci anni il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare le possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.
CAPO II
1. Le sepolture per
inumazione si distinguono in comuni e private:
a) sono comuni le sepolture della durata di
15 anni dal giorno del seppellimento;
b) sono private le sepolture per inumazioni
di durata superiore a 15 anni su aree cedute in concessione.
2. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinto con
un cippi fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale
resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo e sul quale
verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l’indicazione del
nome, cognome data di nascita e di morte del defunto.
3. I privati possono, in luogo del cippo, installare di un copri
tomba di superficie complessiva non superiore a quanto indicato nel piano
regolatore cimiteriale.
L’installazione di copri tomba e lapidi e la loro manutenzione e
conservazione fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
In caso di incuria o abbandono da parte dei soggetti
tenuti alla conservazione il Comune provvede
con rivalsa delle spese sostenute.
1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri,
cassette resti o urne cinerarie in opere murarie, loculi o cripte, costruite
dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l’intenzione di
conservare per un periodo di tempo determinato o in perpetuo le spoglie
mortali.
2. Le sepolture private
a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui
al titolo III del
presente regolamento.
ART. 26 -ESUMAZIONI ORDINARIE
1. Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari ad anni 15.
Sono parificate alle inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura,
dopo i 15 anni, dovute a non completa mineralizzazione delle salme.
2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualsiasi
periodo dell’anno e sono regolate da apposita ordinanza. Sarà cura dell’Ufficio
competente predisporre la pubblicità, nei modi e tempi dovuti, del periodo di esumazione con
l’indicazione delle salme soggette a intervento.
3. Le ossa che i rinvengono
in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate
nell’ossario comune a meno che coloro che vi abbiano interesse, non facciano
domanda di
raccoglierle per deporle in cellette o loculi posti entro il
recinto del cimitero ed avuti in concessione.
In questo caso le ossa devono essere raccolte in cassettine di
zinco.
1. Sono esumazioni straordinarie:
- quelle eseguite prima del prescritto
turno di esumazione ordinaria,
- quelle eseguite per
ordine dell’autorità giudiziaria per indagini nell’interesse della giustizia o
per trasportarle in altre
sepolture presso altri Comuni,
- quelle eseguite per casi di comprovata
necessità o per urgenti lavori di manutenzione del cimitero.
2. Tali esumazioni
devono essere eseguite alla presenza del coordinatore sanitario dell’Unità
Sanitaria
Locale e dell’incaricato del servizio di
custodia del cimitero.
3. Salvo i casi ordinati
dall’autorità giudiziaria le esumazioni straordinarie non possono essere
eseguite:
a) nei mesi di giugno, luglio e agosto;
b) quanto trattasi di
persona deceduta a causa di malattia infettiva contagiosa a meno che non siano
trascorsi almeno due anni dalla morte e che il coordinatore sanitario dichiari
che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.
1. Le estumulazioni ordinarie vengono eseguite alla scadenza della
concessione a tempo determinato e comunque non prima di un trentennio dalla
sepoltura.
Sono parificate alle estumulazioni ordinarie quelle
eseguite su sepolture di tipo perpetuo di cui non sia pervenuto il prescritto
rinnovo o di cui sia stata acquisita la rinuncia alla concessione stessa.
2. I resti rinvenuti dalle operazioni di estumulazione ordinaria
vengono depositati nell’ossario comune salva la domanda degli aventi diritto di
raccoglierli in cassette di zinco da destinare a cellette ossario i n
concessione .
Se il
cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo
che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, lo stesso è avviato
ad inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco oppure può
essere ritumulata previo pagamento del corrispettivo vigente non può essere
estumulata se non siano decorsi almeno due anni.
3. Le estumulazioni ordinarie sono regolate con apposita ordinanza.
Delle operazioni di estumulazione ordinaria viene data adeguata
pubblicità, a cura del responsabile dell’ufficio, citando il nome delle salme
soggette ad intervento.
In occasione della commemorazione dei defunti verrà esposto
all’albo cimiteriale un elenco con la scadenza delle concessioni per l’anno successivo.
ART. 29- ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE
1. Sono considerate estumulazioni
straordinarie:
a) estumulazioni prima del termine di
scadenza della concessione per trasferimento ad altra sepoltura o altro Comune
b) estumulazioni per termine di scadenza dei
loculi assegnati in forma provvisoria
c) estumulazioni per eliminazione di
inconvenienti di ordine igienico o statico.
2. Può essere autorizzata, dopo qualsiasi periodo di tempo
ed in qualunque mese dell’anno l’estumulazione di feretri destinati ad essere
trasportati in altra sede a condizione che aperto un tumulo il coordinatore
sanitario constati la perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il
trasferimento previa idonea sistemazione del feretro nel rispetto del presente
regolamento. Analogo procedimento si
segue per le estumulazioni eseguite per ordine dell’Autorità Giudiziaria. Le
estumulazioni straordinarie sono autorizzate esclusivamente per il trasporto
del feretro ad altro Comune o per urgente necessità per precarietà statica
della precedente sepoltura. E’ parimenti autorizzata l’estumulazione
straordinaria con destinazione a sepoltura privata.
1. Qualora nel corso di esumazioni ed estumulazioni
si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali gli aventi
diritto possono darne avviso al Responsabile del servizio di custodia al
momento della richiesta dell’operazione o, in ogni caso, prima che essa sia
eseguita. Gli oggetti rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna
viene redatto processo verbale in duplice esemplare uno dei quali è consegnato
al reclamante e l’altro conservato agli atti dell’Ufficio di Ragioneria.
2. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli
oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni o
estumulazioni devono essere consegnati al responsabile dell’ufficio che
provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12
mesi.
Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno
essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad
interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
1. I materiali e le opere installate sulle sepolture al momento
delle esumazioni o estumulazioni se non reclamati da chi ne abbia diritto entro
30 giorni dalla data dell’intervento passano di proprietà del Comune che può
impiegarli per miglioramento generale dei cimiteri. Le croci, le lapidi e i
copritomba possono essere assegnati gratuitamente a persone bisognose che ne
facciano richiesta per collocarle su sepolture di parenti che ne siano
sprovvisti semprechè siano in buono stato di conservazione e rispondente ai
requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
2. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal
Comune all’interno del cimitero o nell’immediato esterno in luogo idoneo.
1. Qualora il Comune non
disponga di un impianto di cremazione funzionante, per procedere alla
cremazione in regime di servizio di povertà, ovvero di persone non abbienti
assistite dal Comune, sempre che non esistano altre persone, Enti o Istituzioni
che se ne facciano carico, si avvale dell’impianto funzionante più vicino.
ART. 33 - AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE
1. La cremazione
di cadavere deve essere autorizzata dal Comune ove è avvenuto il decesso, sulla
base della volontà del defunto, espressa con le modalità di cui all’articolo 3,
comma 1, lettera b), della legge 30 marzo 2001, n.130 (Disposizioni in materia
di cremazione e dispersione delle ceneri), previo accertamento della morte
effettuato dal medico necroscopo.
Si
applica l’articolo 74 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.
In
caso di cremazione postuma di cadavere preventivamente sepolto,
l’autorizzazione alla cremazione è rilasciata dal Comune dove si trova sepolto
il cadavere stesso.
I
soggetti aventi titolo di cui all’articolo 2, comma 2, della legge regionale n.
24 del 2007, comunicano la volontà del defunto di essere cremato al comune di
loro residenza che laddove non coincidente con il comune di decesso, ne dà
comunicazione a quest’ultimo anche per via postale, telefax, telematica, per il
rilascio dell’autorizzazione alla cremazione.
2. L’autorizzazione
alla cremazione di un cadavere non può essere concessa se non viene
preventivamente acquisito:
a)
certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il
sospetto di morte dovuta a reato e previa attestazione del competente servizio
dell’A.S.L. in caso di avvenuto espianto di stimolatori cardiaci;
b)
in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all’autorità giudiziaria, il
nulla osta di quest’ultima, recante la specifica indicazione che il cadavere
può essere cremato;
c)
certificato del medico necroscopo, o medico a ciò delegato dall’ A.S.L., che la
salma o i resti mortali non siano portatori di radioattività oltre il limite di
pericolosità.
3. La cremazione
di parti anatomiche riconoscibili è autorizzata dalla A.S.L. del luogo di
amputazione, come previsto dall’articolo 3 del decreto legislativo 15 luglio
2003, n. 254.
4. La cremazione
dei resti mortali esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi e la
destinazione delle relative ceneri è autorizzata dal Comune previa
acquisizione, nella forma di autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre
2000, n.445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa”, dell’assenso del coniuge o, in
difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76
e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso
grado, dalla maggioranza assoluta di questi. Nel caso di irreperibilità degli
aventi titolo si applica quanto previsto al comma 7.
5. Le operazioni
precedenti la cremazione dovranno assicurare l’avvenuta asportazione di zinco o
altro materiale metallico dall’involucro contenente la salma o i resti mortali;
il soggetto autorizzato allo svolgimento delle operazioni di cremazione dovrà
attestare l’avvenuto rispetto della suddetta procedura.
6. Delle
operazioni di esumazione ordinaria o estumulazione ordinaria allo scadere del
diritto d’uso della sepoltura viene data notizia con pubbliche affissioni
all’albo pretorio del Comune e all’ingresso del cimitero degli elenchi dei
campi comuni o delle altre sepolture in scadenza, per almeno 30 giorni
precedenti quelli delle operazioni cimiteriali.
7. Con tali
pubbliche affissioni viene informata preventivamente la cittadinanza del periodo
di effettuazione delle operazioni
cimiteriali nonché del trattamento prestabilito per i resti mortali esiti di
fenomeni cadaverici trasformativi conservativi: inumazione, tumulazione o avvio
a cremazione.
Su
richiesta dei familiari detti resti mortali potranno anche essere inumati o
tumulati in sepoltura privata.
Il
mancato interesse dei familiari circa la destinazione di ossa o esiti di
fenomeni cadaverici trasformativi, si intende come assenso al trattamento
previsto in via generale dal Comune.
8. Il Sindaco,
sentita l’A.S.L. territorialmente competente, può disporre con specifica
ordinanza la cremazione degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi
conservativi, dopo aver preventivamente informato la cittadinanza con pubbliche
affissioni:
a)
delle circostanze rilevate;
b)
del periodo di effettuazione della cremazione;
c)
del luogo di deposito temporaneo delle ceneri, anche ai fini della loro
destinazione finale, a richiesta degli aventi titolo. Decorsi dodici mesi di
deposito temporaneo le ceneri vengono disperse nel cinerario comune o nel
giardino delle rimembranze.
9. Per la
cremazione di resti mortali esiti di fenomeni cadaverici trasformativi
conservativi rinvenuti a seguito di esumazione od estumulazione ordinaria o nei
casi di cui al comma precedente, non è necessaria la documentazione di cui al
comma 2.
10. Per le singole
cremazioni di ossa richieste dagli aventi titolo, si applica la medesima
procedura prevista per i resti mortali dal comma 4.
11. Non possono
essere autorizzate cremazioni di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici
trasformativi conservativi o parti anatomiche, che siano portatori di
radioattività. In tali casi è compito dell’A.S.L. segnalare al Comune,
preventivamente alla cremazione, tali eccezionali circostanze.
12. Per la
cremazione di cadavere in Stato estero si applica l’ articolo 24 della legge
218 del 1995 (riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato).
ART. 34 -
AUTORIZZAZIONE ALLA DISPERSIONE DELLE CENERI
1. La dispersione
delle ceneri è autorizzata dall’ufficiale di stato civile del comune ove è
avvenuto il decesso esclusivamente su espressa manifestazione di volontà del
defunto, in forma scritta nelle forme di cui all’articolo 3, comma 1, lettera
b), numeri 1 e 2, della legge 130/2001.
2. La dispersione
delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti
dall’art.3 comma 1, n.8 del D.Lgs. 30.04.1992, n.285 “Nuovo Codice della
Strada” ed eseguita esclusivamente nei luoghi consentiti dalla legislazione
vigente.
La
dispersione delle ceneri:
a)
deve avvenire a non meno di 300 metri dalla costa, dalla riva o dal porto di
approdo più vicino. E' vietata la dispersione, ai fini della salvaguardia delle
risorse idriche destinate al consumo umano, in tutte le zone di rispetto previste
a tutela dei punti di captazione o derivazione, di salvaguardia, riferite alle
acque superficiali, sotterranee, di falda o di pozzo da destinarsi al consumo
umano come individuate dalla normativa vigente;
b)
in mare, nei laghi e nei fiumi non è consentita nei tratti soggetti a
campionamenti per l'idoneità alla balneazione quando gli stessi vengono
effettuati;
c)
in montagna o in collina deve avvenire a non meno di 50 metri di distanza da
manufatti stabili e a non meno di 50 metri dal perimetro di demarcazione di
strade e aree regolarmente percorribili;
d)
deve essere effettuata oltre i 50 metri lineari dal perimetro di demarcazione
di piste adibite all’esercizio degli sport invernali;
e)
può essere effettuata nell’ area cimiteriale da individuare all’ interno del
cimitero comunale, che verrà denominata il ”Giardino delle rimembranze”;
f)
la dispersione delle ceneri con sepoltura dell’ urna a contatto del terreno
presuppone che l’urna debba essere di materiale biodegradabile e inoltre che il
defunto abbia espresso tale volontà per iscritto, consentendo la dispersione
delle ceneri nel terreno;
g)
la dispersione in aree private, al di fuori dei centri abitati, deve avvenire
all'aperto con il consenso dei proprietari e non può dare luogo ad attività aventi
fini di lucro.
3. La richiesta
di autorizzazione alla dispersione deve contenere l’indicazione:
a)
del soggetto richiedente, avente la potestà secondo quanto stabilito dalla
legge;
b)
del soggetto che provvede alla dispersione delle ceneri;
c)
del luogo, tra quelli consentiti dalla vigente legislazione, ove le ceneri sono
disperse;
d)
del nulla osta, acquisito d’ufficio, del Comune in cui verranno disperse le
ceneri;
e)
del nulla osta dell’Autorità competente per la dispersione in aree demaniali o
appartenenti al patrimonio soggette a particolari forme di tutela;
f)
di autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa” del consenso dei proprietari di aree private;
4. Ove il defunto
abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza
indicarne il luogo, quest’ultimo è scelto, tra quelli consentiti, dal coniuge
o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74,
75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello
stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. In assenza di qualunque
indicazione, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse in
cinerario comune o nel giardino delle rimembranze.
Qualora
le ultime volontà del defunto prevedano la dispersione per affondamento o
interramento dell’urna contenente le ceneri, queste ultime sono raccolte in
apposita urna cineraria in materiale biodegradabile, con impressi
indelebilmente i dati anagrafici e identificativi del defunto, la data del
decesso e quella dell’avvenuta cremazione.
In
caso di interramento l’urna cineraria è collocata ad una profondità non
inferiore a metri 0,40.
5. La dispersione
può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate, nel rispetto di quanto
previsto al comma 1.
6. La dispersione
delle ceneri, autorizzata ai sensi di legge, potrà essere effettuata dal
coniuge o da altro familiare avente diritto, dall’esecutore testamentario o dal
rappresentante legale dell’Associazione a cui era iscritto il defunto, o in
mancanza dal personale autorizzato dal Comune.
7. E’ effettuata
esclusivamente alla presenza del soggetto incaricato dal comune in cui è
effettuata la dispersione.
8. Il soggetto
incaricato dal Comune in cui è effettuata la dispersione redige il processo
verbale delle operazioni eseguite da trasmettersi all’ ufficio di Stato civile
ed all’ Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso. La dispersione è
annotata in un’apposita sezione del registro dell’affidamento tenuto dal comune
di decesso nel quale sono indicati: gli estremi dell’autorizzazione alla
cremazione, i dati identificativi del soggetto autorizzato alla dispersione
nonché il luogo, la data e l’ora in cui avvenne la dispersione e il nulla osta
del comune di dispersione, ove diverso da quello di decesso.
9. Sono
consentite forme rituali di commemorazione anche nel momento della dispersione.
10. L’ urna
cineraria vuota deve essere smaltita nel rispetto della normativa vigente sui
rifiuti cimiteriali a carico dei familiari.
ART. 35 - DEPOSITO PROVVISORIO DELLE CENERI
1. La sosta
gratuita dell’urna cineraria presso il cimitero comunale è consentita per un
periodo massimo di 6 mesi. Trascorso tale termine senza che le procedure per
l’affido o per la dispersione siano concluse, le ceneri, trascorsi 30 giorni
dalla pubblicazione di avviso nell’albo pretorio, sono avviate d’ufficio al
cinerario comune.
ART. 36 - AUTORIZZAZIONE PER L’AFFIDAMENTO
FAMILIARE DELLE CENERI
1. L’affidamento
familiare di un’urna cineraria deve essere autorizzata dal Comune ove l’urna
viene stabilmente collocata, sulla base della volontà espressa per iscritto in
vita dal defunto o della volontà espressa verbalmente in vita dal defunto
manifestata, nella forma di autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa”, dal coniuge o, in difetto, dal
parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del
codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla
totalità di essi.
Il
diritto all’affidamento è tutelato nell’ interesse del de cuius purchè non
contrasti con norme di salute pubblica, di morale e di ordine pubblico.
2. La consegna
dell’urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o
provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi
conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni, purché in attuazione
della volontà espressa per iscritto dal defunto.
3. In caso di
disaccordo tra gli aventi titolo, l’urna cineraria è tumulata nel cimitero,
finché sulla destinazione non intervenga accordo tra le parti o sentenza
passata in giudicato.
4. I soggetti di
cui al comma 1 presentano al comune ove è avvenuto il decesso, ovvero dove sono
tumulate le ceneri, richiesta di affidamento familiare, la quale dovrà
contenere almeno i seguenti dati:
a)
i dati anagrafici e la residenza dell’affidatario, nonché i dati identificativi
del defunto;
b)
la dichiarazione di responsabilità per l’accettazione dell’affidamento
dell’urna cineraria e della sua custodia nel luogo di conservazione
individuato;
c)
il consenso dell’affidatario per l’accettazione dei relativi controlli da parte
dell’Amministrazione Comunale;
d)
l’obbligazione per l’affidatario di informare l’Amministrazione Comunale di
eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri;
e)
la persona a cui è consentita la consegna dell’urna sigillata e che
sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
f)
la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non
autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e
sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell’urna;
g)
la conoscenza della possibilità di trasferimento dell’urna in cimitero, nel
caso il familiare non intendesse più conservarla;
h)
che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati
dall’Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza;
i)
che non sussistono impedimenti da norme condominiali e/o dal proprietario dell’
immobile.
5. Il luogo
ordinario di conservazione dell’urna cineraria affidata a familiare è stabilito
nella residenza di quest’ultimo, salvo non diversamente indicato al momento nel
quale si richiede l’autorizzazione.
La
variazione di residenza comporta necessità di segnalazione al Comune da parte
del familiare entro 5 giorni della variazione del luogo di conservazione,
necessitando solo della successiva autorizzazione al trasporto.
E’
vietato conservare le ceneri in pubblici esercizi o luoghi d’esercizio
dell’attività produttiva che comportino contatto diretto con gli acquirenti.
6. Nel caso in
cui l’affidatario dell’urna cineraria o i suoi eredi intendano recedere
dall’affidamento gli stessi possono conferirle nel cinerario comune oppure
provvedere alla tumulazione in cimitero di loro scelta, o all’interramento nel
cimitero con un’urna non biodegradabile oppure alla dispersione secondo quanto
previsto dall’art. 4 comma 5 della legge regionale n. 24 del 2007.
7. Il comune
istituisce apposito registro delle ceneri affidate e disperse in cui sono
annotati in ordine cronologico gli affidamenti delle urne e le dispersioni
delle ceneri nel seguente modo:
1)
per affidamenti di urne autorizzati, annotazione dei dati anagrafici e della
residenza dell’affidatario, nonché dei dati identificativi del defunto;
2)
per le variazioni che dovessero intervenire nel luogo di conservazione esterno
al cimitero, diverso dalla residenza,
annotazione dell’indirizzo del nuovo luogo di conservazione e della
data;
3)
per i recessi dall’affidamento, annotazione dell’identificazione del luogo di
sepoltura e della data di recesso;
4)
annotazione della data di eventuali ispezioni svolte in luoghi di conservazione
e delle risultanze riscontrate.
8. Il comune cura
la redazione del verbale di affidamento o di dispersione delle ceneri nel quale
sono indicati i dati identificativi del defunto, gli estremi dell’autorizzazione
alla cremazione, i dati anagrafici dell’affidatario e gli estremi
identificativi del luogo di localizzazione dell’urna.
Tale
verbale, che riporta la data e il numero progressivo del registro, è redatto in
triplice copia di cui una è conservata nel comune ove è avvenuto il decesso,
una è conservata dal responsabile del crematorio e un’altra dall’affidatario
dell’urna la quale ultima in caso di trasporto costituisce documento di
accompagnamento.
ART. 37 - TRASPORTO E
CARATTERISTICHE DELLE URNE CINERARIE
1. Le ceneri
derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere sono raccolte in apposita urna
cineraria di materiale resistente in relazione alla destinazione e tale da
poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di
sicura e duratura presa, recante all’esterno il nome, il cognome, la data di
nascita e di morte del defunto.
2. Per il
trasporto dell’urna cineraria si richiama l’applicazione dei competenti
articoli del DPR 10/9/1990 n. 285, in relazione al fatto che il trasporto avvenga
interamente all’interno dello stesso Comune, in partenza o in arrivo da/per
altro Comune, in partenza o in arrivo da/per l’estero.
3. Il trasporto
delle urne contenenti i residui della cremazione, ferme restando le
autorizzazioni necessarie, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali
igieniche stabilite per il trasporto delle salme ai sensi del D.P.R. 10.9.90,
n. 285, salvo diversa indicazione dell’autorità sanitaria competente.
4. La consegna
dell’urna cineraria, deve risultare da apposito verbale redatto in tre
esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del
crematorio, il secondo deve essere trasmesso a chi ha rilasciato
l’autorizzazione alla cremazione. Il terzo esemplare del verbale deve essere
conservato da chi prende in consegna l’urna e, se del caso, consegnato al
gestore del cimitero di arrivo e da quest’ultimo conservato.
5. La
destinazione delle ceneri è alternativamente la tumulazione, l’interramento,
l’affidamento ai familiari o la dispersione.
ART. 38 - MODALITÀ DI
CONSERVAZIONE DELLE CENERI
1. L’urna
sigillata contenente le ceneri può essere:
a) tumulata;
b) inumata in area cimiteriale;
c) consegnata al soggetto affidatario di
cui all’articolo precedente.
2. La tumulazione
è effettuata solo in area cimiteriale e può avvenire in celletta individuale o
collettiva, in sepoltura di famiglia o loculo anche in presenza di un feretro.
La
tumulazione in sepoltura di famiglia o loculi è per il periodo concessorio
residuo.
3. L’inumazione è
effettuata solo in area cimiteriale ed è destinata ad una lenta dispersione
delle ceneri.
La
sepoltura di un’urna cineraria a contatto del terreno presuppone che l’urna
debba essere di materiale non biodegradabile.
4. Le fosse per
l’inumazione diretta nel terreno di urne cinerarie devono avere dimensioni
minime di cm. 40 sia di lunghezza che larghezza. E’ d’obbligo uno strato minimo
di terreno di cm. 40 tra l’urna ed il piano di campagna del campo e
l’identificazione della fossa con manufatto di materiale resistente, riportante
i dati anagrafici del defunto, quali nome, cognome, data di nascita e di morte
del defunto e, se in cimitero, anche il numero identificativo assegnato.
ART. 39 – OSSARIO E CINERARIO COMUNE, GIARDINO
DELLE RIMEMBRANZE
1. Nel cimitero
del comune sono presenti un ossario e un cinerario comune per la conservazione:
a)
di ossa, provenienti dalle esumazioni o estumulazioni;
b)
di ceneri, provenienti dalla cremazione di cadaveri, esiti di fenomeni
cadaverici trasformativi conservativi, parti anatomiche riconoscibili ed ossa,
per le quali il defunto, i suoi familiari o comunque gli aventi titolo non
abbiano provveduto ad altra destinazione.
2. Il cinerario e
l’ossario comune sono costituiti da un manufatto, anche unico, costruito sopra
o sotto il livello del suolo e realizzato in modo che le ceneri o le ossa, da
introdurre in forma indistinta, siano sottratte alla vista del pubblico e nel
rispetto della legge 3 Agosto 2007 , n. 123 - Misure in tema di tutela della
salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la
riforma della normativa in materia.
3.
Periodicamente, per far spazio a nuove immissioni, le ossa contenute
nell’ossario comune vengono calcinate in crematorio. Le ceneri risultanti sono
disperse nel cinerario comune.
4. Nel cimitero
del comune è istituito un giardino delle rimembranze, inteso come area definita
all’interno di un cimitero in cui disperdere le ceneri.
ART. 40 - TARIFFE
1. Per il
rilascio delle autorizzazioni alla cremazione, alla dispersione,
all’affidamento familiare, alla sepoltura delle ceneri, per lo svolgimento
delle eventuali verifiche e rettifiche in caso di affidamento familiare, sono
dovuti i diritti nella seguente misura:
- Diritto rilascio di
autorizzazione alla dispersione, all’affidamento familiare €
100,00
- Diritto per
operazioni cimiteriali di inumazione, tumulazione, traslazione
di urne cinerarie, nonché di dispersione
interna al cimitero € 100,00
- Diritto verifica
della regolare conservazione dell’ urna cineraria € 100,00
- Presa d’ atto di
variazione del luogo di conservazione € 100,00
- Dispersione ceneri –
assistenza e pratiche amministrative – per i residenti €
150,00
- Dispersione ceneri –
assistenza e pratiche amministrative – per i non residenti €
200,00
2. Per
l’effettuazione delle operazioni cimiteriali di inumazione, tumulazione,
traslazione di urne cinerarie, nonché di dispersione interna al cimitero, sono
dovute tariffe la cui misura è stabilita nella tabella in allegato A al
presente regolamento.
3. Gli adeguamenti tariffari conseguenti la
prima fissazione della misura dei diritti e delle tariffe di cui ai commi
precedenti sono di competenza della Giunta comunale.
ART. 41 - CONTROLLI E
SANZIONI
1. Il Comune
vigila e controlla l’applicazione delle norme contenute nel presente
regolamento, comminando le sanzioni stabilite da leggi e regolamenti, secondo
quanto previsto dall’articolo 5 bis della legge regionale 11 marzo 2008 num. 4
che modifica le legge regionale numero 24 del 4 luglio 2007 attraverso
personale appositamente incaricato che può procedere, in qualsiasi momento, a
controlli, anche periodici, sull’effettiva collocazione dell’urna contenente le
ceneri nel luogo indicato dal familiare.
2. Per l’
effettuazione della verifica di regolare conservazione dell’ urna cineraria in
seguito a segnalazione o esposto sono dovuti i diritti nella misura sdi cui
sopra.
3. L’ ufficiale
di Stato civile, l’ A.S.L., il gestore del cimitero, sono tenuti a denunciare
all’Autorità Giudiziaria e al Sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni
nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere
previsto dal’ articolo 410 del codice penale o di distruzione o dispersione
delle ceneri previsto dall’ articolo 411 del codice penale.
CAPO IV
POLIZIA DEI CIMITERI
ART. 42 - ORARIO
1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo
l’orario fissato.
2. L’entrata dei visitatori è ammessa fino a 15
minuti prima della chiusura
La visita fuori orario
al cimitero è subordinata al permesso del responsabile dell’ufficio per
comprovati motivi.
ART. 43
- DISCIPLINA
DELL’INGRESSO
1. Nei cimiteri, di norma, si deve entrare a
piedi.
2. E’ vietato l’ingresso:
- a tutti coloro che sono accompagnati da cani o altri animali ;
- a tutti coloro che sono vestiti in modo indecoroso o comunque in
condizioni di contrasto con il
carattere del cimitero
;
- a tutti coloro che intendono svolgere all’interno del cimitero
attività di questa.
3. Per motivi di salute o di età può essere concesso
il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di un veicolo che proceda a
passo d’uomo e si trattenga esclusivamente per il tempo necessario alla sosta
del visitatore. E’ altresì concesso l’ingresso al carro funebre durante il
funerale qualora non ci siano persone o mezzi per il trasporto del feretro alla
sepoltura.
ART.
44 - DIVIETI
1. All’interno del cimitero è vietato:
- fumare, tenere
comportamento chiassoso o irriverente ;
- rimuovere dalle
tombe altrui fiori, piante, ornamenti ;
- gettare fiori
appassiti o rifiuti al di fuori degli appositi contenitori;
- portare fuori dal
cimitero qualsiasi oggetto altrui senza autorizzazione;
- danneggiare aiuole,
alberi, scrivere sui muri o sulle lapidi ;
- disturbare in
qualsiasi modo i visitatori, specie con offerte di servizi o distribuzione di
volantini pubblicitari ;
- fotografare o
filmare riti funebri senza l’autorizzazione dei familiari e del responsabile
dell’ufficio ;
- eseguire lavori o
iscrizioni sulle tombe altrui senza autorizzazione dei concessionari ;
- assistere alle
operazioni di esumazione o estumulazione da parte di estranei non autorizzati
dai familiari e dal responsabile
dell’ufficio.
2. Chiunque non osservasse i prescritti divieti
verrà diffidato ad uscire immediatamente e quanto ne fosse il caso, consegnato
agli agenti della forza pubblica o deferito all’autorità giudiziaria.
ART. 45 - RITI FUNEBRI
1. Nell’interno
del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo
defunto che per la collettività dei defunti.
2. Gli orari e le modalità delle esequie dei
singoli defunti sono determinate con apposita ordinanza.
ART. 46 - EPIGRAFI, MONUMENTI,
ORNAMENTI, SULLE TOMBE NEI CAMPI COMUNI
1. Sulle tombe nei campi
comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti e ricordi, simboli ecc..
Essi devono essere preventivamente autorizzati dal responsabile dell’ufficio
tecnico secondo quanto previsto dalle norme tecniche del P.R.G. cimiteriale.
2. Ogni epigrafe o sua
modifica aggiunta contiene le generalità del defunto e le rituali espressioni
che non devono contrastare con la legge e il buon costume. A tal fine i
familiari del defunto o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi
in duplice copia, unitamente al progetto, anche sommario della lapide e delle
opere. Possono essere autorizzate le epigrafi compilate in lingua diversa da
quella italiana purchè nella richiesta di concessione sia contenuta la
traduzione in italiano, salvo quanto previsto dalla legislazione in materia di
plurilinguismo.
3. Dovranno essere
rimosse le opere eseguite in difformità a quanto autorizzato o che fossero
state abusivamente introdotte nel cimitero
ART. 47 - MATERIALI ORNAMENTALI
1. Dai cimiteri verranno tolti d’ufficio i monumenti,
le lapidi, i copri tomba ecc., la cui manutenzione difetti al punto da rendere
tali opere non più confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
2. Il responsabile
dell’ufficio tecnico disporrà il ritiro o la rimozione dalle tombe di tutti gli
oggetti che si estendano fuori dalle aree concesse o che in qualunque forma non
si addicano all’estetica del cimitero o che col tempo siano diventati
indecorosi.
3. Tutti i provvedimenti
d’ufficio verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati
e su questi si eserciterà azione di rivalsa per le spese sostenute per il
ripristino del luogo.
1. Per l’esecuzione di
lavori, opere e la straordinaria manutenzione da effettuarsi su cappelle o
tombe private, gli interessati o le imprese incaricate devono munirsi di
apposita autorizzazione del Comune. Detti lavori non possono essere svolti di
sabato pomeriggio, di domenica o in altri giorni festivi, nonché dal 15 ottobre
al 5 novembre di ogni anno.
2. I privati o le imprese
incaricate sono tenuti a comunicare preventivamente all’Ufficio tecnico
comunale e all’Ufficio stato civile la loro presenza in cimitero.
3. Eventuali danni a cose
o persone, arrecati da privati o imprese durante i lavori, dovranno essere
rifusi dagli stessi.
TITOLO III – CONCESSIONI
CAPO I
1. Il Comune concede ai
privati il diritto d’uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune. Il
diritto d’uso della sepoltura è riservato alla persona del concessionario e, in
caso di decesso, ai suoi eredi.
Il diritto d’uso di una sepoltura risulta da una concessione
amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto a regime dei
beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
2. Con la concessione il
Comune conferisce ai privati il solo diritto d’uso della sepoltura, diritto che
non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è
nullo di diritto. La concessione è stipulata secondo lo schema di
contratto-tipo approvato dalla Giunta Comunale, previa assegnazione del
manufatto da parte dell’ufficio cui è affidata l’istruttoria dell’atto.
Ogni concessione del diritto d’uso di aree o manufatti deve
risultare da apposito atto contenente l’individuazione della concessione, le
clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l’esercizio del
diritto d’uso.
3. L’atto di concessione
deve indicare:
a) la natura della concessione e la sua identificazione, il numero
dei posti salma realizzabili o realizzati;
b) la durata;
c) la persona, le persone, per gli Enti e le collettività il
rappresentante legale pro tempore;
d) la salma destinata ad esservi accolta o i criteri per la loro
individuazione;
e) gli obblighi e gli oneri cui è soggetta la concessione ivi
comprese le condizioni di decadenza o revoca.
1. Le concessioni possono riguardare le sepolture individuali, le
nicchie-ossario, le aree destinate a sepolcro familiare o tomba di famiglia a
terra arcate di famiglia, le tumulazioni provvisorie, le nicchie cinerarie.
1.I loculi individuali sono a pagamento con
durata trentennale, salvo rinnovo per una sola volta previo pagamento della
tariffa in vigore al momento della decadenza della concessione .
2. La concessione dei loculi individuali può essere prorogata previo
pagamento del corrispettivo in vigore al momento della proroga.
3. I loculi vengono assegnati seguendo l’ordine cronologico delle
richieste presentate al protocollo
generale del Comune.
1. Le nicchie ossario per la raccolta di resti mortali individuali
sono a pagamento con durata trentennale salvo rinnovo previo pagamento del corrispettivo
in vigore al momento del rinnovo.
2. Possono essere assegnate nicchie ossario vicine in
previsione di futuro utilizzo da parte di altro componenti della famiglia.
ART. 53 - AREE DESTINATE A SEPOLCRI FAMILIARI, TOMBE DI FAMIGLIA A TERRA E A ARCATE DI FAMIGLIA
1. Le aree destinate a sepolcri familiari o a tombe di famiglia a
terra e le arcate familiari sono concesse
ad una persona per sè e per i propri familiari od enti e comunità
non aventi scopo di lucro per la durata di 99 anni salvo rinnovo.
2. Nei sepolcri familiari o tombe di famiglia e nelle arcate
familiari hanno diritto di sepoltura il coniuge
del concessionario, gli ascendenti e i discendenti in
qualunque grado e i loro coniugi, i fratelli e le sorelle e coniugi. Il
concessionario può estendere il diritto di sepoltura ad altri parenti ed affini
e ad una persona non parente purchè sia legato da particolari vincoli di
famiglia. Egli ha inoltre la facoltà di escludere dalla sepoltura una o più
persone determinate o includere nella sepoltura le salme di persone che abbiano
acquisiti particolari benemerenze nei suoi confronti e comprovata da apposita
dichiarazione da parte del concessionario. Il diritto di sepoltura si esercita
fino al compimento della capienza del sepolcro.
3. Alla morte del concessionario gli aventi diritto alla tumulazione
dovranno comunicare al Comune, entro tre mesi, la persona destinata al
trasferimento degli oneri e diritti contenuti nella concessione.
Qualora tale segnalazione non venga effettuata si procederà d’ufficio
alla nomina, tra gli aventi diritto, del nuovo concessionario.
4. Il concessionario di area può far uso della concessione nei
limiti dell’atto concessorio e del presente regolamento, senza alcun diritto a
che siano conservate distanze o lo stato delle opere o delle aree attigue, che
il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.
5. Qualora non esistessero più aventi diritto la
cappellina o tomba di famiglia a terra sarà chiusa e potranno essere
autorizzate traslazioni di salme o resti e comunque sarà a disposizione
dell’amministrazione che potrà disporre per altre assegnazioni.
6. L’assegnazione dell’area per le sepolture private viene
effettuata seguendo l’ordine cronologico di presentazione delle domande al
Protocollo Generale del Comune. In caso di presentazione in pari data avranno
la precedenza le richieste di residenti nel territorio comunale I termini di
presentazione delle domande verranno stabiliti dall’Amministrazione Comunale e
resi pubblici mediante affissione di avviso.
7. I singoli progetti di costruzioni di sepolture private debbono
essere approvati su conforme parere della Commissione Edilizia e del
coordinatore sanitario dell’Unità Sanitaria Locale competente per territorio e
devono rispettare le caratteristiche costruttive di cui al D.P.R. 285/90.
8. Le concessioni in uso di aree per le destinazioni
di cui al presente articolo impegnano il concessionario alla sollecita
presentazione del progetto secondo le modalità previste ed alla esecuzione
delle opere relative entro 36 mesi dalla data di emissione del documento
contabile corrispondente
all’assegnazione, pena la decadenza. Qualora l’area non sia ancora disponibile
al momento dell’assegnazione e del pagamento, detto termine decorre
dall’effettiva disponibilità e consegna dell’area stessa. Per motivi ritenuti
validi e giustificati può essere concessa, ai termini predetti e su
giustificata richiesta degli interessati, una proroga di sei mesi.
ART.
54 - TUMULAZIONI
PROVVISORIE
1. Possono essere concesse, per la durata di almeno
mesi tre consecutivi, tumulazioni provvisorie ai soli residenti, in via
eccezionale e dietro pagamento di un terzo del canone stabilito per i loculi di
pari fila per la sepoltura di salme, nei seguenti casi:
a) per coloro che hanno richiesto la concessione di un’area per la
costruzione di un sepolcro familiare o tomba di famiglia a terra la cui pratica
sia già stata definita
b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino urgente
delle tombe private
c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione per la
costruzione di tomba privata in altro comune la cui pratica sia già stata
definita.
2. Eventuali altri casi relativi a soggetti non residenti, ma il cui
nucleo familiare è, in parte, residente in
San Lorenzo al Mare oppure già concessionari di loculo, ossario o
tomba di famiglia sono sottoposti all’autorizzazione della Giunta Comunale.
3. Tali concessioni provvisorie possono essere rilasciate per un
tempo massimo di 36 mesi dalla data di tumulazione. Per la concessione di cui
sopra è richiesta la costituzione di un deposito cauzionale nella misura
stabilita dalla Giunta Comunale. Le concessioni provvisorie devono risultare da
atto scritto e sottoscritto dai richiedenti il cui originale va conservato
presso l’ufficio comunale.
4. Alla scadenza del termine per l’assegnazione
provvisoria si provvederà al conteggio e relativo versamento del corrispettivo
dovuto operando compensazione con il deposito cauzionale. Il corrispettivo
viene calcolato a trimestre. La frazione di trimestre sarà calcolata come
trimestre intero.
5. Se alla scadenza della tumulazione provvisoria l’interessato non
abbia ancora provveduto alla definitiva sistemazione della salma il funzionario
competente inviterà l’interessato a regolarizzare la propria posizione con la
concessione ordinaria di un loculo. In caso contrario, previa diffida, si
provvederà a far inumare la salma, utilizzando il deposito cauzionale per le
spese dei diritti di estumulazione straordinaria, nel campo comune e detta
salma non potrà in nessuno caso essere esumata se non per la sistemazione in
sepoltura privata previo pagamento dei diritti relativi.
ART. 55 -MANTENIMENTO DELLE CONCESSIONI PERPETUE
1. Per i loculi a sepoltura individuale assegnati con concessione
perpetua prima del D.P.R. n.° 803 del 21.10.1975, secondo quanto
risulta agli atti del Comune, è ammessa la proroga gratuita di dieci anni in
dieci anni con apposita richiesta da presentarsi nei 30 giorni antecedenti e
nei 30 giorni susseguenti la scadenza intervenuta da discendenti, ascendenti,
parenti, affini, fino al secondo grado che abbiano interesse a mantenere in
vita la concessione.
2. In caso di estumulazione della salma per qualsiasi motivo decade
la concessione perpetua e la nuova
assegnazione avrà durata temporanea.
3. La rinuncia alla concessione perpetua della sepoltura deve
risultare da apposito atto scritto. Il loculo
resosi disponibile rientrerà in possesso del Comune per una nuova
assegnazione.
ART.
56 - MANUTENZIONE
1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari,
per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni
intervento ordinario e straordinario nonchè l’esecuzione di opere
o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutata
indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro sia di sicurezza o di
igiene.
CAPO II
1. Più concessionari di un’area possono richiedere al Comune la
divisione dei posti o l’individuazione di separate quote della concessione
stessa. La richiesta deve essere redatta nella forma dell’istanza e deve essere
sottoscritta dai concessionari aventi titolo. Nelle stesse forme e modalità uno
o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale
o per se e per i propri aventi causa del diritto di sepoltura. In tal caso la
rinuncia comporta l’accrescimento del diritto di sepoltura nei confronti dei
concessionari residuali. La divisione, l’individuazione delle quote o la
rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione ma
esclusivamente esercizio del diritto d’uso.
2. Con scrittura privata autenticata depositata agli
atti del Comune i concessionari di un’unica area possono regolare i propri
rapporti interni ferma restando l’unicità della concessione nei confronti del
Comune.
3. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura
privata i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sono tenuti
a darne comunicazione all’ufficio comunale entro 12 mesi dalla data di decesso
chiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell’intestazione
della concessione in favore degli aventi diritto designando uno di essi quale
rappresentante della concessione nei confronti del Comune.
Trascorso il termine di tre anni senza che gli interessati abbiano
provveduto alla richiesta di aggiornamento dell’intestazione della concessione
il Comune provvede alla dichiarazione di presa d’atto della decadenza.
Art.
58 - RIMBORSO DEL CORRISPETTIVO DI CONCESSIONE
In caso di rinuncia ad una sepoltura, ovvero per revoca della
stessa, il concessionario
avrà diritto ad un rimborso pari a:
(tariffa x 0,90)
X
Anni interi residui di durata della concessione
|
|
durata della concessione
Per tariffa, si dovrà
intendere:
- per “rinuncia”, quella vigente al
momento della presa d’atto della rinuncia, da parte del comune;
- per “revoca”, quella vigente al momento della notifica del provvedimento di
revoca qualora questa avvenga per esigenze d’ordine generale, per motivi di
pubblico interesse o per la tutela di opere di interesse storico ed artistico,
mentre quella vigente al momento in cui la sepoltura verrà liberata, qualora la
revoca si verifichi a seguito di trasferimento salma.
In ogni caso la rinuncia non potrà essere
soggetta a vincoli o condizione alcuna.
Qualora una concessione sia revocata per
esigenze d’ordine generale, per motivi di pubblico interesse o per la tutela di
opere di interesse storico ed artistico, al concessionario sarà altresì
riconosciuto un indennizzo per le opere costruite, il cui importo costituirà
oggetto di specifica valutazione da parte dell’ufficio tecnico comunale.
Nel caso di rinuncia alla concessione di aree
cimiteriali, l’importo da corrispondere quale rimborso, sarà calcolato in una
somma pari al “(costo della concessione/durata totale della concessione) x anni
residui interi della concessione”.
CAPO III
ART.
59 - REVOCA
La concessione può essere revocata per
esigenze d’ordine generale, per motivi di pubblico interesse o per la tutela di
opere di interesse storico ed artistico.
In tal caso è assegnata altra sistemazione
equivalente a cura del Comune.
La concessione è, altresì, revocata nel caso
in cui la sepoltura venga liberata a seguito di trasferimento della salma in
altra sepoltura. In tal caso la sepoltura rientrerà immediatamente nella piena
ed assoluta disponibilità del Comune restando salvo il diritto del
concessionario o dei suoi eredi a richiedere, entro un anno dalla liberazione,
il rimborso.
Il provvedimento di revoca dovrà essere reso noto al
concessionario, agli eredi o agli aventi causa ovvero affisso all’albo pretorio
del comune nei casi di irreperibilità o di decesso di tutti gli aventi diritto.
ART.
60 - ESTINZIONE
L’estinzione deriva da un fatto o un evento
che produce sulla concessione gli effetti previsti dall’ordinamento giuridico
e, nella specie, dal regolamento di Polizia Mortuaria.
I fatti che producono l’effetto estintivo sono più di uno:
1) scadenza della concessione;
2) soppressione dei cimiteri,
3) estinzione della famiglia.
L’estinzione comporta l’acquisizione delle opere e delle aree da
parte del Comune e non è prevista alcuna forma di indennizzo.
CAPO I
DISPOSIZIONI VARIE
ART. 61 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA MORTUARIA.
1. Ai sensi dell’art. 107 del D.Leg.vo n. 267/2000
spetta al Responsabile dell’ufficio l’emanazione degli atti previsti dal
presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione ed ogni
altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della
Giunta comunale, quando tali atti sono compiuti nell’osservanza del Regolamento
stesso.
2. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste
dal presente Regolamento, spettano al Segretario del Comune, su conforme
deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o
provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale o del Sindaco.
1. Per le vecchie tumulazioni di cui non risulta essere stato
stipulato il relativo atto di concessione e di
cui non risulta giustificazione contabile agli atti del
Comune, verrà “fotografata” la situazione esistente al momento dell’entrata in
vigore del presente regolamento.
2. Ogni concessione sarà regolarizzata con atto amministrativo,
approvato dalla Giunta comunale e la
durata delle concessioni sarà calcolata a partire dalla
data di morte della salma tumulata.
ART. 63 - DISPOSIZIONI VARIE
1. La persona vivente che rinuncia alla prenotata concessione di un
loculo per trasferimento in altro Comune, avrà diritto alla deduzione rispetto
al prezzo pagato di 1/30 per ogni anno o frazione di anno trascorso dalla data
di stipula del contratto di concessione.
2. Le spese di tumulazione o di estumulazione sono a carico del
concessionario.
3. Le tariffe per la concessione di loculi, per le
prenotazioni, per la concessione di nicchie o colombari, per i servizi
cimiteriali in genere, vengono fissate con deliberazione della Giunta Comunale.
ART. 64 - NORME FINALI
1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa
riferimento alle norme statali in materia.
2. Il presente regolamento composto di 64 articoli, diverrà
esecutivo dopo duplice pubblicazione ai sensi dello Statuto Comunale.
Allegato “A” al Regolamento di Polizia Mortuaria
Tipologia del servizio
|
Importo
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|
Apertura
loculo (escluse lapidi murate) |
€
30,00 |
|
Chiusura
loculo (fino alla terza fila) |
€
60,00 |
|
Chiusura
loculo (oltre la terza fila) |
€
70,00 |
|
Apertura
e chiusura ossario / fissaggio lapide commemorativa |
€
30,00 |
|
Inumazione
salma adulto |
€ 250,00 |
|
Inumazione
salma bambino |
€ 200,00 |
|
Inumazione
resti mortali inconsunti |
€ 250,00 |
|
Esumazioni
straordinarie |
€ 250,00 |
|
Forniture
cassette zincate per ossari |
€
70,00 |
|
Dispersione
ceneri – assistenza e pratiche amministrative – per i residenti |
€ 150,00 |
|
Dispersione
ceneri – assistenza e pratiche amministrative – per i non residenti |
€ 200,00 |