Regolamento di polizia mortuaria
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REGOLAMENTO  DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 17 del 30.05.2008

 

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

 

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art.  1: Oggetto

Art.  2: Competenze

Art.  3: Responsabilità

Art.  4: Servizi gratuiti a pagamento

Art.  5: Atti a disposizione del pubblico

 

CAPO II - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE CAMERE MORTUARIE

 

Art.  6: Depositi di osservazione

Art.  7: Camere mortuarie

 

CAPO III - FERETRI

 

Art.   8: Deposizione della salma nel feretro

Art.   9: Verifica e chiusura dei feretri

Art. 10: Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

Art. 11: Fornitura gratuita dei feretri

Art. 12: Piastrina di riconoscimento

Art. 13: Modalità di trasporto e percorso

Art. 14: Diritti del Comune

Art. 15: Riti religiosi

Art. 16: Trasporto per/da altri Comuni per seppellimento o cremazione

Art. 17: Trasporti all’estero o dall’estero

Art. 18: Trasporto dei resti mortali

 

TITOLO II – CIMITERI

 

CAPO I – CIMITERI

 

Art. 19: Elenco funebre

Art. 20: Disposizioni generali

Art. 21: Reparti speciali

Art. 22: Sepolture di persone residenti e non residenti

Art. 23: Piano regolatore cimiteriale

 

CAPO II – INUMAZIONE E TUMULAZIONE

 

Art. 24: Inumazione

Art. 25: Tumulazione

Art. 26: Esumazioni ordinarie

Art. 27:  Esumazioni straordinarie

Art. 28: Estumulazioni ordinarie

Art. 29: Estumulazioni straordinarie

Art. 30: Oggetti da recuperare

Art. 31: Materiali di risulta

 

 

 

CAPO III – CREMAZIONE – AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI

 

Art. 32: Crematorio

Art. 33: Autorizzazione alla cremazione

Art. 34: Autorizzazione alla dispersione delle ceneri

Art. 35: Deposito provvisorio delle ceneri

Art. 36: Autorizzazione per l’affidamento provvisorio delle ceneri

Art. 37: Trasporto e caratteristiche delle urne cinerarie

Art. 38: Modalità di conservazione delle ceneri

Art. 39: Ossario e cinerario comune, giardino delle rimembranze

Art. 40: Tariffe

Art. 41: Controlli e sanzioni

 

CAPO IV – POLIZIA DEI CIMITERI

 

Art. 42: Orario

Art. 43: Disciplina dell’ingresso

Art. 44: Divieti

Art. 45: Riti funebri

Art. 46: Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni

Art. 47: Materiali ornamentali

Art. 48: Imprese e lavori privati

 

TITOLO III – CONCESSIONI

 

CAPO I – TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

 

Art. 49: Concessioni

Art. 50: Tipologie

Art. 51: Sepolture individuali (loculi)

Art. 52: Nicchie e ossario

Art. 53: Aree destinate a sepolcri familiari, tombe di famiglia a terra e a arcate di famiglia

Art. 54: Tumulazioni provvisorie

Art. 55: Mantenimento delle concessioni perpetue

Art. 56: Manutenzione

 

CAPO II – DIVISIONE, SUBENTRI E RINUNCE

 

Art. 57: Divisione subentri

Art. 58: Rimborso del corrispettivo di concessione

 

CAPO III – REVOCA, DECADENZA ESTINZIONE

 

Art. 59: Revoca

Art. 60: Estinzione

 

TITOLO IV – DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

 

CAPO I – DISPOSIZIONI VARIE –

 

Art. 61: Responsabile del servizio di polizia mortuaria

Art. 62: Sepolture pregresse

Art. 63: Disposizioni varie

Art. 64: Norme finali    

 

TARIFFE CIMITERIALI

 

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

 

CAPO I

 

DISPOSIZIONI GENERALI

 

ART. 1- OGGETTO

 

1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934 ed al D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 ed alle norme sull'ordinamento dello stato civile, ha per oggetto il complesso delle norme relative la polizia mortuaria, dirette alla generalità dei cittadini ed alla pubblica amministrazione, in ambito comunale. Per norme relative alla Polizia mortuaria si intendono quelle sulla destinazione delle salme, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata, nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

 

ART. 2 -COMPETENZE

 

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale, attraverso i competenti uffici.

2. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati con le forma di gestione individuata dall’art. 112 del D.Lgs. 267/2000 compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché  a mezzo del servizio individuato dalla competente Unità sanitaria locale.

 

ART. 3 - RESPONSABILITÀ

 

1. E’ compito del Comune evitare situazioni di pericolo alle persone e alle cose all’interno dei cimiteri.

Non sono assunte, peraltro, responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone diverse da quelle adibite al servizio cimiteriale, attraverso l’uso difforme dal consentito di mezzi e strumenti a disposizione del pubblico.

 

ART. 4- SERVIZI GRATUITI ED A PAGAMENTO

 

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal presente regolamento.

Tra i servizi gratuiti sono compresi:

    1. la visita necroscopica

    2. il servizio di osservazione dei cadaveri

    3. la deposizione delle ossa in ossario comune,

    4. la fornitura del feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di

 

 

sostenere la spesa sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo Art. 8.

    5. il recupero e il relativo trasporto delle salme accidentate,

    6. la deposizione di ossa in ossario comune.

2. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale.

3. Il Comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell’art. 42 – 2° comma – lett. F) del D.Lgs. 267/2000 può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purchè   venga quantificato l’onere per l’Amministrazione Comunale.

 

 

 

ART. 5 -ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

 

1. Presso gli uffici comunali o nel civico cimitero è tenuto, a seconda dei casi su sopporto cartaceo o informatico, per chiunque possa averne interesse, il registro di cui all’art. 52 del D.P.R. 285/90 perché possa essere compilato cronologicamente dagli addetti e fornire informazioni sulle sepolture    cimiteriali.

2. Sono inoltre a disposizione del pubblico nell’ufficio comunale o nel cimitero:

    - l’orario di apertura e chiusura di ogni cimitero

   - copia del presente regolamento

    - l’elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell’anno,

    - l’elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell’anno e in quello successivo,

    - l’elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione.

    - ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241.

 

 

CAPO II

 

DEPOSITI DI OSSERVAZIONE  CAMERE MORTUARIE

 

ART. 6 - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE

 

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione per il periodo prescritto dalla legge, in locali idonei

nell’ambito del cimitero, per le persone morte in abitazione in cui sia pericoloso mantenerle, per  persone morte in seguito ad accidente nella pubblica via, per persone ignote di cui si debba fare

esposizione al pubblico per il riconoscimento.

 

ART. 7 - CAMERA MORTUARIA

 

1. Ogni cimitero deve disporre di una camera mortuaria per l’eventuale sosta dei feretri prima del   seppellimento. La camera mortuaria deve avere le caratteristiche di cui all’art. 65 del D.P.R. 285/90     e può assolvere anche le funzioni di deposito di osservazione, ove questo manchi.

 

 

CAPO III

 

FERETRI

 

ART. 8 - DEPOSIZIONE DELLA SALMA NEL FERETRO

 

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo Art. 10.

2. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o

decentemente avvolta in lenzuola.

3. Se la morte è dovuta a malattia infettiva diffusiva compresa nell’elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli  indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

4. Se il cadavere risulta portatore di radioattività il dirigente dei servizi di Igiene Pubblica dell’unità sanitaria locale detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopi di evitare la contaminazione ambientale.

 

ART.  9 -VERIFICA E CHIUSURA DEI FERETRI

 

1. La chiusura del feretro è fatta sotto la vigilanza del personale incaricato.

Il dirigente del Servizio di Igiene pubblica dell’Unità Sanitaria Locale o personale tecnico all’uopo incaricato, vigila e controlla l’applicazione della norma di cui all’art. 8.

2. In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonchè l’identificazione del cadavere.

 

ART. 10 -FERETRI PER INUMAZIONE, TUMULAZIONE, CREMAZIONE E TRASPORTI

 

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica

funebre oltre che la distanza del trasporto funebre e cioè:

A - per l’ inumazione:

- il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità, con uno spessore non  inferiore a cm. 2 e non superiore a cm. 3 e conformi alle prescrizioni di cui all’art. 75 del D.P.R. 285/90 o di altro manufatto sostitutivo approvato dall’Autorità competente, i feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulate in via straordinaria potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra indicate.

B - per la tumulazione:

     - la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l’una di legno preferibilmente esterna, l’altra in   metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, entrambe corrispondenti alle norme di cui all’art. 30 del D.P.R. 285/90.

C - cremazione:

      - la salma dovrà essere racchiusa in duplice cassa di cui alla lettera b) per l’avvio all’impianto di cremazione qualora lo stesso si trovi fuori dal territorio comunale o non si utilizzi altri manufatti sostitutivi approvati dall’Autorità competente. Se nel territorio esiste l’impianto di cremazione è sufficiente unicamente la cassa di legno.

D - Trasferimenti:

       - per i trasferimenti da comune a Comune o da/per l’estero, si adottano le norme di cui agli artt.   25, 27, 28 e 29 del D.P.R. 285/90. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b).

2. Se la salma già sepolta viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell’unità sanitaria locale, o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale in lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0.660.

3. Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai punti del comma 1, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata, semprechè non sia accompagnata da apposita certificazione rilasciata dall’unità sanitaria locale competente per Comune di partenza.

4. Nella inumazione e/o cremazione l’impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere di tipo e qualità autorizzati dalla Autorità competente.

 

ART. 11 - FORNITURA GRATUITA DI FERETRI

 

1. Il Comune, con deliberazione della Giunta Comunale, fornisce gratuitamente la cassa di cui all’art. 10 lett. a) per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose, residenti nel territorio comunale.

2. Lo stato di indigenza o di bisogno è accertato dall’Ufficio Servizi Sociali, sulla scorta delle informazioni assunte o delle quali comunque dispone l’ufficio, relative alla composizione del nucleo familiare e alla situazione economica degli interessati.

3. Qualora successive verifiche dimostrino che lo stato di bisogno non sussiste effettivamente, il  Comune può esercitare rivalsa delle spese sostenute sugli eventuali eredi.

 

 

 

ART. 12 - PIASTRINA DI RICONOSCIMENTO

 

1.  Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica o in materiale refrattario per la cremazione, recante impressi in modo indelebile il cognome il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.

2.  Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

 

CAPO IV

TRASPORTI FUNEBRI

 

ART. 13 -MODALITÀ DEL TRASPORTO E PERCORSO

 

1. I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono  determinati con apposita ordinanza del Sindaco.

2. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all’art. 27 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773 comprende, il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall’obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si  svolgono le esequie, la relativa sosta per il tempo necessario ad officiare i riti funebri, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.

3. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.

4. Nel territorio comunale i trasporti funebri sono svolti a norma del regolamento di organizzazione del

trasporto deliberato dalla Giunta Municipale.

 

ART. 14 -DIRITTI DEL COMUNE

 

1. I trasporti sono svolti con carri aventi le caratteristiche di cui all’art. 20 del D.P.R. 285/90 previo pagamento dei diritti comunali che a norma della legislazione vigente sono istituiti dal Consiglio Comunale e definiti nell’importo dalla Giunta Municipale in base ai dati ISTAT.

 

 

ART. 15 - RITI RELIGIOSI

 

1. I ministri di culto, sia della chiesa cattolica che degli altri culti di cui all’art. 8 della Costituzione, intervenuti all’accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali previste dall’ordinanza di cui all’art. 14.

2. La salma può sostare in chiesa o luogo di culto per il tempo necessario alla cerimonia religiosa.

 

 

ART. 16 -TRASPORTO PER/DA ALTRI COMUNI PER SEPPELLIMENTO O CREMAZIONE

 

1. Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune è autorizzato con decreto a seguito di domanda degli interessati. La domanda deve essere corredata dall’autorizzazione al seppellimento rilasciata dall’Ufficiale dello Stato Civile, nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l’indicazione dei dati anagrafici del defunto. Al decreto è successivamente allegato la certificazione del Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell’Unità Sanitaria Locale o di personale tecnico da lui delegato, relativo alla verifica di cui all’art. 9.

2. Dell’autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento nonchè ai Sindaci dei Comuni intermedi quando in essi siano tributate onoranze.

3. Le salme provenienti da altro Comune devono di norma, e qualora non vengano richieste speciali onoranze all’interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell’art. 9, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano.

 

ART. 17 -TRASPORTI ALL’ESTERO O DALL’ESTERO

 

1. Il trasporto di salme per e da altro Stato è regolamentato con le modalità di cui al D.P.R. 10  settembre 1990, n. 285, art. 27 e seguenti.

 

 

ART. 18 - TRASPORTO DI RESTI MORTALI

 

1. Il trasporto fuori Comune di resti mortali può avvenire previa autorizzazione.

2. Se il trasporto è da o per Stato estero si applicano le disposizioni di cui all’art. 18.

Le ossa umane e gli altri resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0.660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante norme e cognome del defunto o, se sconosciuto, l’indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

 

 

TITOLO II – CIMITERI

 

CAPO  I

 

CIMITERI

 

ART. 19 - ELENCO FUNERALE

 

1. Ai sensi dell’art. 337 del T.U. delle leggi sanitarie R.D. 27/7/34 n° 1265 il Comune provvede al servizio di seppellimento nel cimitero civico posto in Via Don Mariano Clerici e nel rispetto della Legge 130/2001.

 

ART. 20 - DISPOSIZIONI GENERALI

 

1. E’ vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni alla tumulazione in cappelle private o altri luoghi per speciali onoranze o benemerenze, ai sensi   rispettivamente degli artt. 102 e 105 del D.P.R. n. 285 del 10 settembre 1990.

2. L’ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Funzionario Responsabile dell’Ufficio Stato Civile o a

persona all’uopo delegata. Alla manutenzione dei cimiteri così come per la custodia e per gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme riconosciute idonee e legittime ai sensi delle disposizioni legislative in materia di affidamento di appalti di forniture e servizi.

3. Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate alle ditte di onoranze funebri sotto il diretto controllo dei custodi del cimitero. Competono anche alle suddette Ditte le operazioni di esumazione ed estumulazione. La custodia, la tenuta dei registri relativi ad inumazione, tumulazione e cremazione come pure qualsiasi variazione seguita ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o ceneri e consegna di urne cinerarie, è di competenza dei custodi del cimitero o, in loro assenza, del Responsabile del Servizio o di persona all’uopo indicata.

 

ART. 21 - REPARTI SPECIALI

 

1. Nell’interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale o, nelle more della sua adozione, dal Sindaco, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniera.

2. La sepoltura di parti anatomiche, qualora non fossero cremati vengono sepolti mediante inumazione in reparto speciale del cimitero.

3. In via eccezionale altri reparti speciali possono essere istituiti, con provvedimento motivato dalla Giunta Comunale, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

 

ART. 22 - SEPOLTURE DI PERSONE RESIDENTI E NON RESIDENTI

 

1. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite le salme di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune al momento della morte la propria residenza.

2. Per giustificati motivi il Sindaco può concedere sepoltura a pagamento anche ai non residenti     deceduti fuori del Comune purchè abbiano o abbiano avuto particolari legami affettivi con la     popolazione del Comune o che abbiano legami di parentela diretti con persone sepolte nei cimiteri  locali.

3. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo di morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone che risultino essere state concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata di famiglia. Sono accolti con le stesse modalità anche i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.

 

 

ART. 23 -PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

 

1. Per ciascun cimitero il Consiglio Comunale delibera il Piano Regolatore Cimiteriale, con durata di almeno un ventennio, il quale deve indicare le aree destinate ai vari tipi di sepoltura nonchè la distribuzione e le dimensioni delle opere funerarie per le tumulazioni.

2. Il Piano Regolatore Cimiteriale determina, per tali opere, le caratteristiche tecniche e la struttura in rapporto ai veri sistemi costruttivi in conformità alle disposizioni del D.P.R. 285/90.

3. Nell’elaborazione del piano il responsabile dell’ufficio tecnico dovrà tener conto:

   a) dell’andamento medio della mortalità per ogni circoscrizione;

   b) della valutazione della struttura esistente distinguendo le dotazioni attuali di posti-salma per sepoltura a inumazione o tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni,

    c) della diversa tipologia di sepoltura,

    d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti salma che si potranno rendere disponibili nei cimiteri esistenti a seguito di regolarizzazione dei periodi di concessione,

    e) del fabbisogno futuro di aree e manufatti da destinare a sepolture private;

4. Nei cimiteri sono individuati spazi o zone da destinare a:

    a) campi di inumazione comune

    b) aree per cappelline private o tombe di famiglia e collettività a terra

    c) tumulazioni individuali

    d) cellette ossari

    e) nicchie cinerarie

    f) ossario comune

    g) cinerario comune

5. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi deve risultare nella planimetria di cui all’art. 54 del D.P.R. 285/90, da aggiornare almeno ogni cinque anni. Almeno ogni dieci anni il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare le possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

 

CAPO II

INUMAZIONE E TUMULAZIONE

 

ART. 24 - INUMAZIONE

 

1. Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:

    a) sono comuni le sepolture della durata di 15 anni dal giorno del seppellimento;

    b) sono private le sepolture per inumazioni di durata superiore a 15 anni su aree cedute in concessione.

2. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinto con un cippi fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo e sul quale verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l’indicazione del nome, cognome data di nascita e di morte del defunto.

3. I privati possono, in luogo del cippo, installare di un copri tomba di superficie complessiva non superiore a quanto indicato nel piano regolatore cimiteriale.

L’installazione di copri tomba e lapidi e la loro manutenzione e conservazione fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

In caso di incuria o abbandono da parte dei soggetti tenuti alla conservazione il Comune provvede  con rivalsa delle spese sostenute.

 

ART. 25-  TUMULAZIONE

 

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie, loculi o cripte, costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l’intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato o in perpetuo le spoglie mortali.

2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui

al titolo III del presente regolamento.

 

ART. 26 -ESUMAZIONI ORDINARIE

 

1. Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari ad anni 15. Sono parificate alle inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura, dopo i 15 anni, dovute a non completa mineralizzazione delle salme.

2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualsiasi periodo dell’anno e sono regolate da apposita ordinanza. Sarà cura dell’Ufficio competente predisporre la pubblicità, nei modi e tempi  dovuti, del periodo di esumazione con l’indicazione delle salme soggette a intervento.

3. Le ossa che  i rinvengono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell’ossario comune a meno che coloro che vi abbiano interesse, non facciano domanda di

raccoglierle per deporle in cellette o loculi posti entro il recinto del cimitero ed avuti in concessione.

In questo caso le ossa devono essere raccolte in cassettine di zinco.

 

ART. 27 - ESUMAZIONI STRAORDINARIE

 

1. Sono esumazioni straordinarie:

    -  quelle eseguite prima del prescritto turno di esumazione ordinaria,

    -  quelle eseguite per ordine dell’autorità giudiziaria per indagini nell’interesse della giustizia o per           trasportarle in altre sepolture presso altri Comuni,

  - quelle eseguite per casi di comprovata necessità o per urgenti lavori di manutenzione del cimitero.

2. Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del coordinatore sanitario dell’Unità Sanitaria

     Locale e dell’incaricato del servizio di custodia del cimitero.

3. Salvo i casi ordinati dall’autorità giudiziaria le esumazioni straordinarie non possono essere eseguite:

    a) nei mesi di giugno, luglio e agosto;

    b) quanto trattasi di persona deceduta a causa di malattia infettiva contagiosa a meno che non siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il coordinatore sanitario dichiari che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

 

ART. 28 - ESTUMULAZIONI ORDINARIE

 

1. Le estumulazioni ordinarie vengono eseguite alla scadenza della concessione a tempo determinato e comunque non prima di un trentennio dalla sepoltura.

Sono parificate alle estumulazioni ordinarie quelle eseguite su sepolture di tipo perpetuo di cui non sia pervenuto il prescritto rinnovo o di cui sia stata acquisita la rinuncia alla concessione stessa.

2. I resti rinvenuti dalle operazioni di estumulazione ordinaria vengono depositati nell’ossario comune salva la domanda degli aventi diritto di raccoglierli in cassette di zinco da destinare a cellette ossario i n concessione .

Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, lo stesso è avviato ad inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco oppure può essere ritumulata previo pagamento del corrispettivo vigente non può essere estumulata se non siano decorsi almeno due anni.

3. Le estumulazioni ordinarie sono regolate con apposita ordinanza.

Delle operazioni di estumulazione ordinaria viene data adeguata pubblicità, a cura del responsabile dell’ufficio, citando il nome delle salme soggette ad intervento.

In occasione della commemorazione dei defunti verrà esposto all’albo cimiteriale un elenco con la scadenza delle concessioni per l’anno successivo.

 

ART. 29- ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE

 

1. Sono considerate estumulazioni straordinarie:

   a) estumulazioni prima del termine di scadenza della concessione per trasferimento ad altra sepoltura o altro Comune

   b) estumulazioni per termine di scadenza dei loculi assegnati in forma provvisoria

   c) estumulazioni per eliminazione di inconvenienti di ordine igienico o statico.

2. Può essere autorizzata, dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell’anno l’estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che aperto un tumulo il coordinatore sanitario constati la perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione del feretro nel rispetto del presente regolamento. Analogo    procedimento si segue per le estumulazioni eseguite per ordine dell’Autorità Giudiziaria. Le estumulazioni straordinarie sono autorizzate esclusivamente per il trasporto del feretro ad altro Comune o per urgente necessità per precarietà statica della precedente sepoltura. E’ parimenti autorizzata l’estumulazione straordinaria con destinazione a sepoltura privata.

 

ART.  30 - OGGETTI DA RECUPERARE

 

1. Qualora nel corso di esumazioni ed estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del servizio di custodia al momento della richiesta dell’operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita. Gli oggetti rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare uno dei quali è consegnato al reclamante e l’altro conservato agli atti dell’Ufficio di Ragioneria.

2. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni o estumulazioni devono essere consegnati al responsabile dell’ufficio che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi.

Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

 

 

 

 

ART. 31- MATERIALI DI RISULTA

 

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture al momento delle esumazioni o estumulazioni se non reclamati da chi ne abbia diritto entro 30 giorni dalla data dell’intervento passano di proprietà del Comune che può impiegarli per miglioramento generale dei cimiteri. Le croci, le lapidi e i copritomba possono essere assegnati gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle su sepolture di parenti che ne siano sprovvisti semprechè siano in buono stato di conservazione e rispondente ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

2. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all’interno del cimitero o nell’immediato esterno in luogo idoneo.

 

 

CAPO III

 

CREMAZIONE - AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI

 

ART.  32 - CREMATORIO

 

1. Qualora il Comune non disponga di un impianto di cremazione funzionante, per procedere alla cremazione in regime di servizio di povertà, ovvero di persone non abbienti assistite dal Comune, sempre che non esistano altre persone, Enti o Istituzioni che se ne facciano carico, si avvale dell’impianto funzionante più vicino.

 

ART.  33 - AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE

 

1. La cremazione di cadavere deve essere autorizzata dal Comune ove è avvenuto il decesso, sulla base della volontà del defunto, espressa con le modalità di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 30 marzo 2001, n.130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri), previo accertamento della morte effettuato dal medico necroscopo.

Si applica l’articolo 74 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.

In caso di cremazione postuma di cadavere preventivamente sepolto, l’autorizzazione alla cremazione è rilasciata dal Comune dove si trova sepolto il cadavere stesso.

I soggetti aventi titolo di cui all’articolo 2, comma 2, della legge regionale n. 24 del 2007, comunicano la volontà del defunto di essere cremato al comune di loro residenza che laddove non coincidente con il comune di decesso, ne dà comunicazione a quest’ultimo anche per via postale, telefax, telematica, per il rilascio dell’autorizzazione alla cremazione.

2. L’autorizzazione alla cremazione di un cadavere non può essere concessa se non viene preventivamente acquisito:

a) certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato e previa attestazione del competente servizio dell’A.S.L. in caso di avvenuto espianto di stimolatori cardiaci;

b) in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all’autorità giudiziaria, il nulla osta di quest’ultima, recante la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato;

c) certificato del medico necroscopo, o medico a ciò delegato dall’ A.S.L., che la salma o i resti mortali non siano portatori di radioattività oltre il limite di pericolosità.

3. La cremazione di parti anatomiche riconoscibili è autorizzata dalla A.S.L. del luogo di amputazione, come previsto dall’articolo 3 del decreto legislativo 15 luglio 2003, n. 254.

4. La cremazione dei resti mortali esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi e la destinazione delle relative ceneri è autorizzata dal Comune previa acquisizione, nella forma di autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, dell’assenso del coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di questi. Nel caso di irreperibilità degli aventi titolo si applica quanto previsto al comma 7.

5. Le operazioni precedenti la cremazione dovranno assicurare l’avvenuta asportazione di zinco o altro materiale metallico dall’involucro contenente la salma o i resti mortali; il soggetto autorizzato allo svolgimento delle operazioni di cremazione dovrà attestare l’avvenuto rispetto della suddetta procedura.

6. Delle operazioni di esumazione ordinaria o estumulazione ordinaria allo scadere del diritto d’uso della sepoltura viene data notizia con pubbliche affissioni all’albo pretorio del Comune e all’ingresso del cimitero degli elenchi dei campi comuni o delle altre sepolture in scadenza, per almeno 30 giorni precedenti quelli delle operazioni cimiteriali.

7. Con tali pubbliche affissioni viene informata preventivamente la cittadinanza del periodo di  effettuazione delle operazioni cimiteriali nonché del trattamento prestabilito per i resti mortali esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi: inumazione, tumulazione o avvio a cremazione.

Su richiesta dei familiari detti resti mortali potranno anche essere inumati o tumulati in sepoltura privata.

Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione di ossa o esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, si intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal Comune.

8. Il Sindaco, sentita l’A.S.L. territorialmente competente, può disporre con specifica ordinanza la cremazione degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, dopo aver preventivamente informato la cittadinanza con pubbliche affissioni:

a) delle circostanze rilevate;

b) del periodo di effettuazione della cremazione;

c) del luogo di deposito temporaneo delle ceneri, anche ai fini della loro destinazione finale, a richiesta degli aventi titolo. Decorsi dodici mesi di deposito temporaneo le ceneri vengono disperse nel cinerario comune o nel giardino delle rimembranze.

9. Per la cremazione di resti mortali esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi rinvenuti a seguito di esumazione od estumulazione ordinaria o nei casi di cui al comma precedente, non è necessaria la documentazione di cui al comma 2.

10. Per le singole cremazioni di ossa richieste dagli aventi titolo, si applica la medesima procedura prevista per i resti mortali dal comma 4.

11. Non possono essere autorizzate cremazioni di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o parti anatomiche, che siano portatori di radioattività. In tali casi è compito dell’A.S.L. segnalare al Comune, preventivamente alla cremazione, tali eccezionali circostanze.

12. Per la cremazione di cadavere in Stato estero si applica l’ articolo 24 della legge 218 del 1995 (riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato).

 

ART. 34 - AUTORIZZAZIONE ALLA DISPERSIONE DELLE CENERI

 

1. La dispersione delle ceneri è autorizzata dall’ufficiale di stato civile del comune ove è avvenuto il decesso esclusivamente su espressa manifestazione di volontà del defunto, in forma scritta nelle forme di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), numeri 1 e 2, della legge 130/2001.

2. La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall’art.3 comma 1, n.8 del D.Lgs. 30.04.1992, n.285 “Nuovo Codice della Strada” ed eseguita esclusivamente nei luoghi consentiti dalla legislazione vigente.

La dispersione delle ceneri:

a) deve avvenire a non meno di 300 metri dalla costa, dalla riva o dal porto di approdo più vicino. E' vietata la dispersione, ai fini della salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano, in tutte le zone di rispetto previste a tutela dei punti di captazione o derivazione, di salvaguardia, riferite alle acque superficiali, sotterranee, di falda o di pozzo da destinarsi al consumo umano come individuate dalla normativa vigente;

b) in mare, nei laghi e nei fiumi non è consentita nei tratti soggetti a campionamenti per l'idoneità alla balneazione quando gli stessi vengono effettuati;

c) in montagna o in collina deve avvenire a non meno di 50 metri di distanza da manufatti stabili e a non meno di 50 metri dal perimetro di demarcazione di strade e aree regolarmente percorribili;

d) deve essere effettuata oltre i 50 metri lineari dal perimetro di demarcazione di piste adibite all’esercizio degli sport invernali;

e) può essere effettuata nell’ area cimiteriale da individuare all’ interno del cimitero comunale, che verrà denominata il ”Giardino delle rimembranze”;

f) la dispersione delle ceneri con sepoltura dell’ urna a contatto del terreno presuppone che l’urna debba essere di materiale biodegradabile e inoltre che il defunto abbia espresso tale volontà per iscritto, consentendo la dispersione delle ceneri nel terreno;

g) la dispersione in aree private, al di fuori dei centri abitati, deve avvenire all'aperto con il consenso dei proprietari e non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro.

3. La richiesta di autorizzazione alla dispersione deve contenere l’indicazione:

a) del soggetto richiedente, avente la potestà secondo quanto stabilito dalla legge;

b) del soggetto che provvede alla dispersione delle ceneri;

c) del luogo, tra quelli consentiti dalla vigente legislazione, ove le ceneri sono disperse;

d) del nulla osta, acquisito d’ufficio, del Comune in cui verranno disperse le ceneri;

e) del nulla osta dell’Autorità competente per la dispersione in aree demaniali o appartenenti al patrimonio soggette a particolari forme di tutela;

f) di autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” del consenso dei proprietari di aree private;

4. Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest’ultimo è scelto, tra quelli consentiti, dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse in cinerario comune o nel giardino delle rimembranze.

Qualora le ultime volontà del defunto prevedano la dispersione per affondamento o interramento dell’urna contenente le ceneri, queste ultime sono raccolte in apposita urna cineraria in materiale biodegradabile, con impressi indelebilmente i dati anagrafici e identificativi del defunto, la data del decesso e quella dell’avvenuta cremazione.

In caso di interramento l’urna cineraria è collocata ad una profondità non inferiore a metri 0,40.

5. La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate, nel rispetto di quanto previsto al comma 1.

6. La dispersione delle ceneri, autorizzata ai sensi di legge, potrà essere effettuata dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall’esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell’Associazione a cui era iscritto il defunto, o in mancanza dal personale autorizzato dal Comune.

7. E’ effettuata esclusivamente alla presenza del soggetto incaricato dal comune in cui è effettuata la dispersione.

8. Il soggetto incaricato dal Comune in cui è effettuata la dispersione redige il processo verbale delle operazioni eseguite da trasmettersi all’ ufficio di Stato civile ed all’ Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso. La dispersione è annotata in un’apposita sezione del registro dell’affidamento tenuto dal comune di decesso nel quale sono indicati: gli estremi dell’autorizzazione alla cremazione, i dati identificativi del soggetto autorizzato alla dispersione nonché il luogo, la data e l’ora in cui avvenne la dispersione e il nulla osta del comune di dispersione, ove diverso da quello di decesso.

9. Sono consentite forme rituali di commemorazione anche nel momento della dispersione.

10. L’ urna cineraria vuota deve essere smaltita nel rispetto della normativa vigente sui rifiuti cimiteriali a carico dei familiari.

 

ART.  35 - DEPOSITO PROVVISORIO DELLE CENERI

 

1. La sosta gratuita dell’urna cineraria presso il cimitero comunale è consentita per un periodo massimo di 6 mesi. Trascorso tale termine senza che le procedure per l’affido o per la dispersione siano concluse, le ceneri, trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione di avviso nell’albo pretorio, sono avviate d’ufficio al cinerario comune.

 

ART.  36 - AUTORIZZAZIONE PER L’AFFIDAMENTO FAMILIARE DELLE CENERI

 

1. L’affidamento familiare di un’urna cineraria deve essere autorizzata dal Comune ove l’urna viene stabilmente collocata, sulla base della volontà espressa per iscritto in vita dal defunto o della volontà espressa verbalmente in vita dal defunto manifestata, nella forma di autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla totalità di essi.

Il diritto all’affidamento è tutelato nell’ interesse del de cuius purchè non contrasti con norme di salute pubblica, di morale e di ordine pubblico.

2. La consegna dell’urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni, purché in attuazione della volontà espressa per iscritto dal defunto.

3. In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l’urna cineraria è tumulata nel cimitero, finché sulla destinazione non intervenga accordo tra le parti o sentenza passata in giudicato.

4. I soggetti di cui al comma 1 presentano al comune ove è avvenuto il decesso, ovvero dove sono tumulate le ceneri, richiesta di affidamento familiare, la quale dovrà contenere almeno i seguenti dati:

a) i dati anagrafici e la residenza dell’affidatario, nonché i dati identificativi del defunto;

b) la dichiarazione di responsabilità per l’accettazione dell’affidamento dell’urna cineraria e della sua custodia nel luogo di conservazione individuato;

c) il consenso dell’affidatario per l’accettazione dei relativi controlli da parte dell’Amministrazione Comunale;

d) l’obbligazione per l’affidatario di informare l’Amministrazione Comunale di eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri;

e) la persona a cui è consentita la consegna dell’urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;

f) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell’urna;

g) la conoscenza della possibilità di trasferimento dell’urna in cimitero, nel caso il familiare non intendesse più conservarla;

h) che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall’Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza;

i) che non sussistono impedimenti da norme condominiali e/o dal proprietario dell’ immobile.

5. Il luogo ordinario di conservazione dell’urna cineraria affidata a familiare è stabilito nella residenza di quest’ultimo, salvo non diversamente indicato al momento nel quale si richiede l’autorizzazione.

La variazione di residenza comporta necessità di segnalazione al Comune da parte del familiare entro 5 giorni della variazione del luogo di conservazione, necessitando solo della successiva autorizzazione al trasporto.

E’ vietato conservare le ceneri in pubblici esercizi o luoghi d’esercizio dell’attività produttiva che comportino contatto diretto con gli acquirenti.

6. Nel caso in cui l’affidatario dell’urna cineraria o i suoi eredi intendano recedere dall’affidamento gli stessi possono conferirle nel cinerario comune oppure provvedere alla tumulazione in cimitero di loro scelta, o all’interramento nel cimitero con un’urna non biodegradabile oppure alla dispersione secondo quanto previsto dall’art. 4 comma 5 della legge regionale n. 24 del 2007.

7. Il comune istituisce apposito registro delle ceneri affidate e disperse in cui sono annotati in ordine cronologico gli affidamenti delle urne e le dispersioni delle ceneri nel seguente modo: 

1) per affidamenti di urne autorizzati, annotazione dei dati anagrafici e della residenza dell’affidatario, nonché dei dati identificativi del defunto;

2) per le variazioni che dovessero intervenire nel luogo di conservazione esterno al cimitero, diverso dalla residenza,  annotazione dell’indirizzo del nuovo luogo di conservazione e della data;

3) per i recessi dall’affidamento, annotazione dell’identificazione del luogo di sepoltura e della data di recesso;

4) annotazione della data di eventuali ispezioni svolte in luoghi di conservazione e delle risultanze riscontrate.

8. Il comune cura la redazione del verbale di affidamento o di dispersione delle ceneri nel quale sono indicati i dati identificativi del defunto, gli estremi dell’autorizzazione alla cremazione, i dati anagrafici dell’affidatario e gli estremi identificativi del luogo di localizzazione dell’urna.

 

Tale verbale, che riporta la data e il numero progressivo del registro, è redatto in triplice copia di cui una è conservata nel comune ove è avvenuto il decesso, una è conservata dal responsabile del crematorio e un’altra dall’affidatario dell’urna la quale ultima in caso di trasporto costituisce documento di accompagnamento.

 

 

ART. 37 - TRASPORTO E CARATTERISTICHE DELLE URNE CINERARIE

 

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere sono raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente in relazione alla destinazione e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, recante all’esterno il nome, il cognome, la data di nascita e di morte del defunto.

2. Per il trasporto dell’urna cineraria si richiama l’applicazione dei competenti articoli del DPR 10/9/1990 n. 285, in relazione al fatto che il trasporto avvenga interamente all’interno dello stesso Comune, in partenza o in arrivo da/per altro Comune, in partenza o in arrivo da/per l’estero.

3. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione, ferme restando le autorizzazioni necessarie, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme ai sensi del D.P.R. 10.9.90, n. 285, salvo diversa indicazione dell’autorità sanitaria competente.

4. La consegna dell’urna cineraria, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del crematorio, il secondo deve essere trasmesso a chi ha rilasciato l’autorizzazione alla cremazione. Il terzo esemplare del verbale deve essere conservato da chi prende in consegna l’urna e, se del caso, consegnato al gestore del cimitero di arrivo e da quest’ultimo conservato.

5. La destinazione delle ceneri è alternativamente la tumulazione, l’interramento, l’affidamento ai familiari o la dispersione.

 

ART. 38 - MODALITÀ DI CONSERVAZIONE DELLE CENERI

 

1. L’urna sigillata contenente le ceneri può essere:

     a) tumulata; 

     b) inumata in area cimiteriale;

     c) consegnata al soggetto affidatario di cui all’articolo precedente.

2. La tumulazione è effettuata solo in area cimiteriale e può avvenire in celletta individuale o collettiva, in sepoltura di famiglia o loculo anche in presenza di un feretro.

La tumulazione in sepoltura di famiglia o loculi è per il periodo concessorio residuo.

3. L’inumazione è effettuata solo in area cimiteriale ed è destinata ad una lenta dispersione delle ceneri.

La sepoltura di un’urna cineraria a contatto del terreno presuppone che l’urna debba essere di materiale non biodegradabile.

4. Le fosse per l’inumazione diretta nel terreno di urne cinerarie devono avere dimensioni minime di cm. 40 sia di lunghezza che larghezza. E’ d’obbligo uno strato minimo di terreno di cm. 40 tra l’urna ed il piano di campagna del campo e l’identificazione della fossa con manufatto di materiale resistente, riportante i dati anagrafici del defunto, quali nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto e, se in cimitero, anche il numero identificativo assegnato.

 

ART.  39 – OSSARIO E CINERARIO COMUNE, GIARDINO DELLE RIMEMBRANZE

 

1. Nel cimitero del comune sono presenti un ossario e un cinerario comune per la conservazione:

a) di ossa, provenienti dalle esumazioni o estumulazioni;

b) di ceneri, provenienti dalla cremazione di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, parti anatomiche riconoscibili ed ossa, per le quali il defunto, i suoi familiari o comunque gli aventi titolo non abbiano provveduto ad altra destinazione.

2. Il cinerario e l’ossario comune sono costituiti da un manufatto, anche unico, costruito sopra o sotto il livello del suolo e realizzato in modo che le ceneri o le ossa, da introdurre in forma indistinta, siano sottratte alla vista del pubblico e nel rispetto della legge 3 Agosto 2007 , n. 123 - Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia.

3. Periodicamente, per far spazio a nuove immissioni, le ossa contenute nell’ossario comune vengono calcinate in crematorio. Le ceneri risultanti sono disperse nel cinerario comune.

4. Nel cimitero del comune è istituito un giardino delle rimembranze, inteso come area definita all’interno di un cimitero in cui disperdere le ceneri.

 

ART.  40 - TARIFFE

 

1. Per il rilascio delle autorizzazioni alla cremazione, alla dispersione, all’affidamento familiare, alla sepoltura delle ceneri, per lo svolgimento delle eventuali verifiche e rettifiche in caso di affidamento familiare, sono dovuti i diritti nella seguente misura:

 

- Diritto rilascio di autorizzazione alla dispersione, all’affidamento familiare         100,00

- Diritto per operazioni cimiteriali di inumazione, tumulazione, traslazione

  di urne cinerarie, nonché di dispersione interna al cimitero                                     100,00

- Diritto verifica della regolare conservazione dell’ urna cineraria                            100,00

- Presa d’ atto di variazione del luogo di conservazione                                            100,00

- Dispersione ceneri – assistenza e pratiche amministrative – per i residenti            150,00

- Dispersione ceneri – assistenza e pratiche amministrative – per i non residenti     200,00

 

2. Per l’effettuazione delle operazioni cimiteriali di inumazione, tumulazione, traslazione di urne cinerarie, nonché di dispersione interna al cimitero, sono dovute tariffe la cui misura è stabilita nella tabella in allegato A al presente regolamento.

3. Gli adeguamenti tariffari conseguenti la prima fissazione della misura dei diritti e delle tariffe di cui ai commi precedenti sono di competenza della Giunta comunale.

 

ART. 41 - CONTROLLI E SANZIONI

 

1. Il Comune vigila e controlla l’applicazione delle norme contenute nel presente regolamento, comminando le sanzioni stabilite da leggi e regolamenti, secondo quanto previsto dall’articolo 5 bis della legge regionale 11 marzo 2008 num. 4 che modifica le legge regionale numero 24 del 4 luglio 2007 attraverso personale appositamente incaricato che può procedere, in qualsiasi momento, a controlli, anche periodici, sull’effettiva collocazione dell’urna contenente le ceneri nel luogo indicato dal familiare.

2. Per l’ effettuazione della verifica di regolare conservazione dell’ urna cineraria in seguito a segnalazione o esposto sono dovuti i diritti nella misura sdi cui sopra.

3. L’ ufficiale di Stato civile, l’ A.S.L., il gestore del cimitero, sono tenuti a denunciare all’Autorità Giudiziaria e al Sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dal’ articolo 410 del codice penale o di distruzione o dispersione delle ceneri previsto dall’ articolo 411 del codice penale.

 

 

CAPO IV

POLIZIA DEI CIMITERI

 

ART.  42 - ORARIO

 

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l’orario fissato.

2. L’entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della chiusura

La visita fuori orario al cimitero è subordinata al permesso del responsabile dell’ufficio per

comprovati motivi.

 

ART. 43 - DISCIPLINA DELL’INGRESSO

 

1. Nei cimiteri, di norma, si deve entrare a piedi.

2. E’ vietato l’ingresso:

- a tutti coloro che sono accompagnati da cani o altri animali ;

- a tutti coloro che sono vestiti in modo indecoroso o comunque in condizioni di contrasto con il

carattere del cimitero ;

- a tutti coloro che intendono svolgere all’interno del cimitero attività di questa.

3. Per motivi di salute o di età può essere concesso il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di un veicolo che proceda a passo d’uomo e si trattenga esclusivamente per il tempo necessario alla sosta del visitatore. E’ altresì concesso l’ingresso al carro funebre durante il funerale qualora non ci siano persone o mezzi per il trasporto del feretro alla sepoltura.

 

ART.  44 - DIVIETI

 

1. All’interno del cimitero è vietato:

- fumare, tenere comportamento chiassoso o irriverente ;

- rimuovere dalle tombe altrui fiori, piante, ornamenti ;

- gettare fiori appassiti o rifiuti al di fuori degli appositi contenitori;

- portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto altrui senza autorizzazione;

- danneggiare aiuole, alberi, scrivere sui muri o sulle lapidi ;

- disturbare in qualsiasi modo i visitatori, specie con offerte di servizi o distribuzione di volantini  pubblicitari ;

- fotografare o filmare riti funebri senza l’autorizzazione dei familiari e del responsabile dell’ufficio ;

- eseguire lavori o iscrizioni sulle tombe altrui senza autorizzazione dei concessionari ;

- assistere alle operazioni di esumazione o estumulazione da parte di estranei non autorizzati dai    familiari e dal responsabile dell’ufficio.

2. Chiunque non osservasse i prescritti divieti verrà diffidato ad uscire immediatamente e quanto ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all’autorità giudiziaria.

 

ART. 45 - RITI FUNEBRI

 

1. Nell’interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

2. Gli orari e le modalità delle esequie dei singoli defunti sono determinate con apposita ordinanza.

 

ART. 46 - EPIGRAFI, MONUMENTI, ORNAMENTI, SULLE TOMBE NEI CAMPI COMUNI

 

1. Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti e ricordi, simboli ecc.. Essi devono essere preventivamente autorizzati dal responsabile dell’ufficio tecnico secondo quanto previsto dalle norme tecniche del P.R.G. cimiteriale.

2. Ogni epigrafe o sua modifica aggiunta contiene le generalità del defunto e le rituali espressioni che non devono contrastare con la legge e il buon costume. A tal fine i familiari del defunto o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto, anche sommario della lapide e delle opere. Possono essere autorizzate le epigrafi compilate in lingua diversa da quella italiana purchè nella richiesta di concessione sia contenuta la traduzione in italiano, salvo quanto previsto dalla legislazione in materia di plurilinguismo.

3. Dovranno essere rimosse le opere eseguite in difformità a quanto autorizzato o che fossero state abusivamente introdotte nel cimitero

 

ART. 47 - MATERIALI ORNAMENTALI

 

1. Dai cimiteri verranno tolti d’ufficio i monumenti, le lapidi, i copri tomba ecc., la cui manutenzione difetti al punto da rendere tali opere non più confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

2. Il responsabile dell’ufficio tecnico disporrà il ritiro o la rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti che si estendano fuori dalle aree concesse o che in qualunque forma non si addicano all’estetica del cimitero o che col tempo siano diventati indecorosi.

3. Tutti i provvedimenti d’ufficio verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati e su questi si eserciterà azione di rivalsa per le spese sostenute per il ripristino del luogo.

 

ART. 48 - IMPRESE E LAVORI PRIVATI

 

1. Per l’esecuzione di lavori, opere e la straordinaria manutenzione da effettuarsi su cappelle o tombe private, gli interessati o le imprese incaricate devono munirsi di apposita autorizzazione del Comune. Detti lavori non possono essere svolti di sabato pomeriggio, di domenica o in altri giorni festivi, nonché dal 15 ottobre al 5 novembre di ogni anno.

2. I privati o le imprese incaricate sono tenuti a comunicare preventivamente all’Ufficio tecnico comunale e all’Ufficio stato civile la loro presenza in cimitero.

3. Eventuali danni a cose o persone, arrecati da privati o imprese durante i lavori, dovranno essere rifusi dagli stessi.

 

 

TITOLO III – CONCESSIONI

 

CAPO I

 

TIPOLOGIE E MANUTENZIONI DELLE SEPOLTURE

 

ART.  49 - CONCESSIONI

 

1. Il Comune concede ai privati il diritto d’uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune. Il diritto d’uso della sepoltura è riservato alla persona del concessionario e, in caso di decesso, ai suoi eredi.

Il diritto d’uso di una sepoltura risulta da una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto a regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

2. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d’uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto. La concessione è stipulata secondo lo schema di contratto-tipo approvato dalla Giunta Comunale, previa assegnazione del manufatto da parte dell’ufficio cui è affidata l’istruttoria dell’atto.

Ogni concessione del diritto d’uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l’individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l’esercizio del diritto d’uso.

3. L’atto di concessione deve indicare:

a) la natura della concessione e la sua identificazione, il numero dei posti salma realizzabili o realizzati;

b) la durata;

c) la persona, le persone, per gli Enti e le collettività il rappresentante legale pro tempore;

d) la salma destinata ad esservi accolta o i criteri per la loro individuazione;

e) gli obblighi e gli oneri cui è soggetta la concessione ivi comprese le condizioni di decadenza o revoca.

 
ART.  50 - TIPOLOGIE

 

1. Le concessioni possono riguardare le sepolture individuali, le nicchie-ossario, le aree destinate a sepolcro familiare o tomba di famiglia a terra arcate di famiglia, le tumulazioni provvisorie, le nicchie cinerarie.

 

ART. 51 -  SEPOLTURE INDIVIDUALI (LOCULI)

 

1.I loculi individuali sono a pagamento con durata trentennale, salvo rinnovo per una sola volta previo pagamento della tariffa in vigore al momento della decadenza della concessione .

2. La concessione dei loculi individuali può essere prorogata previo pagamento del corrispettivo in vigore al momento della proroga.

3. I loculi vengono assegnati seguendo l’ordine cronologico delle richieste presentate al protocollo

generale del Comune.

 

ART.  52 - NICCHIE E OSSARIO

 

1. Le nicchie ossario per la raccolta di resti mortali individuali sono a pagamento con durata trentennale salvo rinnovo previo pagamento del corrispettivo in vigore al momento del rinnovo.

2. Possono essere assegnate nicchie ossario vicine in previsione di futuro utilizzo da parte di altro componenti della famiglia.

 

ART. 53 - AREE DESTINATE A SEPOLCRI FAMILIARI,  TOMBE DI FAMIGLIA A TERRA E A        ARCATE DI FAMIGLIA

 

1. Le aree destinate a sepolcri familiari o a tombe di famiglia a terra e le arcate familiari sono concesse

ad una persona per sè e per i propri familiari od enti e comunità non aventi scopo di lucro per la durata di 99 anni salvo rinnovo.

2. Nei sepolcri familiari o tombe di famiglia e nelle arcate familiari hanno diritto di sepoltura il coniuge

del concessionario, gli ascendenti e i discendenti in qualunque grado e i loro coniugi, i fratelli e le sorelle e coniugi. Il concessionario può estendere il diritto di sepoltura ad altri parenti ed affini e ad una persona non parente purchè sia legato da particolari vincoli di famiglia. Egli ha inoltre la facoltà di escludere dalla sepoltura una o più persone determinate o includere nella sepoltura le salme di persone che abbiano acquisiti particolari benemerenze nei suoi confronti e comprovata da apposita dichiarazione da parte del concessionario. Il diritto di sepoltura si esercita fino al compimento della capienza del sepolcro.

3. Alla morte del concessionario gli aventi diritto alla tumulazione dovranno comunicare al Comune, entro tre mesi, la persona destinata al trasferimento degli oneri e diritti contenuti nella concessione.

Qualora tale segnalazione non venga effettuata si procederà d’ufficio alla nomina, tra gli aventi diritto, del nuovo concessionario.

4. Il concessionario di area può far uso della concessione nei limiti dell’atto concessorio e del presente regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate distanze o lo stato delle opere o delle aree attigue, che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

5. Qualora non esistessero più aventi diritto la cappellina o tomba di famiglia a terra sarà chiusa e potranno essere autorizzate traslazioni di salme o resti e comunque sarà a disposizione dell’amministrazione che potrà disporre per altre assegnazioni.

6. L’assegnazione dell’area per le sepolture private viene effettuata seguendo l’ordine cronologico di presentazione delle domande al Protocollo Generale del Comune. In caso di presentazione in pari data avranno la precedenza le richieste di residenti nel territorio comunale I termini di presentazione delle domande verranno stabiliti dall’Amministrazione Comunale e resi pubblici mediante affissione di avviso.

7. I singoli progetti di costruzioni di sepolture private debbono essere approvati su conforme parere della Commissione Edilizia e del coordinatore sanitario dell’Unità Sanitaria Locale competente per territorio e devono rispettare le caratteristiche costruttive di cui al D.P.R. 285/90.

8. Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui al presente articolo impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste ed alla esecuzione delle opere relative entro 36 mesi dalla data di emissione del documento contabile  corrispondente all’assegnazione, pena la decadenza. Qualora l’area non sia ancora disponibile al momento dell’assegnazione e del pagamento, detto termine decorre dall’effettiva disponibilità e consegna dell’area stessa. Per motivi ritenuti validi e giustificati può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di sei mesi.

 

ART.  54 - TUMULAZIONI PROVVISORIE

 

1. Possono essere concesse, per la durata di almeno mesi tre consecutivi, tumulazioni provvisorie ai soli residenti, in via eccezionale e dietro pagamento di un terzo del canone stabilito per i loculi di pari fila per la sepoltura di salme, nei seguenti casi:

a) per coloro che hanno richiesto la concessione di un’area per la costruzione di un sepolcro familiare o tomba di famiglia a terra la cui pratica sia già stata definita

b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino urgente delle tombe private

c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione per la costruzione di tomba privata in altro comune la cui pratica sia già stata definita.

2. Eventuali altri casi relativi a soggetti non residenti, ma il cui nucleo familiare è, in parte, residente in

San Lorenzo al Mare oppure già concessionari di loculo, ossario o tomba di famiglia sono sottoposti all’autorizzazione della Giunta Comunale.

3. Tali concessioni provvisorie possono essere rilasciate per un tempo massimo di 36 mesi dalla data di tumulazione. Per la concessione di cui sopra è richiesta la costituzione di un deposito cauzionale nella misura stabilita dalla Giunta Comunale. Le concessioni provvisorie devono risultare da atto scritto e sottoscritto dai richiedenti il cui originale va conservato presso l’ufficio comunale.

4. Alla scadenza del termine per l’assegnazione provvisoria si provvederà al conteggio e relativo versamento del corrispettivo dovuto operando compensazione con il deposito cauzionale. Il corrispettivo viene calcolato a trimestre. La frazione di trimestre sarà calcolata come trimestre intero.

5. Se alla scadenza della tumulazione provvisoria l’interessato non abbia ancora provveduto alla definitiva sistemazione della salma il funzionario competente inviterà l’interessato a regolarizzare la propria posizione con la concessione ordinaria di un loculo. In caso contrario, previa diffida, si provvederà a far inumare la salma, utilizzando il deposito cauzionale per le spese dei diritti di estumulazione straordinaria, nel campo comune e detta salma non potrà in nessuno caso essere esumata se non per la sistemazione in sepoltura privata previo pagamento dei diritti relativi.

 

ART. 55 -MANTENIMENTO DELLE CONCESSIONI PERPETUE

 

1. Per i loculi a sepoltura individuale assegnati con concessione perpetua prima del D.P.R. n.° 803 del 21.10.1975, secondo quanto risulta agli atti del Comune, è ammessa la proroga gratuita di dieci anni in dieci anni con apposita richiesta da presentarsi nei 30 giorni antecedenti e nei 30 giorni susseguenti la scadenza intervenuta da discendenti, ascendenti, parenti, affini, fino al secondo grado che abbiano interesse a mantenere in vita la concessione.

2. In caso di estumulazione della salma per qualsiasi motivo decade la concessione perpetua e la nuova

assegnazione avrà durata temporanea.

3. La rinuncia alla concessione perpetua della sepoltura deve risultare da apposito atto scritto. Il loculo

resosi disponibile rientrerà in possesso del Comune per una nuova assegnazione.

 

ART.  56 - MANUTENZIONE

 

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario nonchè l’esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro sia di sicurezza o di igiene.

 

 

CAPO II

DIVISIONE SUBENTRI RINUNCE

 

ART.  57 - DIVISIONE SUBENTRI

 

1. Più concessionari di un’area possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l’individuazione di separate quote della concessione stessa. La richiesta deve essere redatta nella forma dell’istanza e deve essere sottoscritta dai concessionari aventi titolo. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale o per se e per i propri aventi causa del diritto di sepoltura. In tal caso la rinuncia comporta l’accrescimento del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali. La divisione, l’individuazione delle quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione ma esclusivamente esercizio del diritto d’uso.

2. Con scrittura privata autenticata depositata agli atti del Comune i concessionari di un’unica area possono regolare i propri rapporti interni ferma restando l’unicità della concessione nei confronti del Comune.

3. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sono tenuti a darne comunicazione all’ufficio comunale entro 12 mesi dalla data di decesso chiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell’intestazione della concessione in favore degli aventi diritto designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

Trascorso il termine di tre anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell’intestazione della concessione il Comune provvede alla dichiarazione di presa d’atto della decadenza.

 

Art.  58 - RIMBORSO DEL CORRISPETTIVO DI CONCESSIONE

 

In caso di rinuncia ad una sepoltura, ovvero per revoca della stessa, il concessionario

avrà diritto ad un rimborso pari a:

  

         (tariffa x 0,90)

                                           X Anni interi residui di durata della concessione

 

   durata della concessione    

 

Per tariffa, si dovrà intendere:

- per “rinuncia”, quella vigente al momento della presa d’atto della rinuncia, da parte del comune;

- per “revoca”, quella vigente al momento della notifica del provvedimento di revoca qualora questa avvenga per esigenze d’ordine generale, per motivi di pubblico interesse o per la tutela di opere di interesse storico ed artistico, mentre quella vigente al momento in cui la sepoltura verrà liberata, qualora la revoca si verifichi a seguito di trasferimento salma.

In ogni caso la rinuncia non potrà essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Qualora una concessione sia revocata per esigenze d’ordine generale, per motivi di pubblico interesse o per la tutela di opere di interesse storico ed artistico, al concessionario sarà altresì riconosciuto un indennizzo per le opere costruite, il cui importo costituirà oggetto di specifica valutazione da parte dell’ufficio tecnico comunale.

Nel caso di rinuncia alla concessione di aree cimiteriali, l’importo da corrispondere quale rimborso, sarà calcolato in una somma pari al “(costo della concessione/durata totale della concessione) x anni residui interi della concessione”.

 

CAPO III

REVOCA DECADENZA ESTINZIONE

 

ART.  59 - REVOCA

 

La concessione può essere revocata per esigenze d’ordine generale, per motivi di pubblico interesse o per la tutela di opere di interesse storico ed artistico.

In tal caso è assegnata altra sistemazione equivalente a cura del Comune.

La concessione è, altresì, revocata nel caso in cui la sepoltura venga liberata a seguito di trasferimento della salma in altra sepoltura. In tal caso la sepoltura rientrerà immediatamente nella piena ed assoluta disponibilità del Comune restando salvo il diritto del concessionario o dei suoi eredi a richiedere, entro un anno dalla liberazione, il rimborso.

Il provvedimento di revoca dovrà essere reso noto al concessionario, agli eredi o agli aventi causa ovvero affisso all’albo pretorio del comune nei casi di irreperibilità o di decesso di tutti gli aventi diritto.

 

ART.  60 - ESTINZIONE

 

L’estinzione deriva da un fatto o un evento che produce sulla concessione gli effetti previsti dall’ordinamento giuridico e, nella specie, dal regolamento di Polizia Mortuaria.

I fatti che producono l’effetto estintivo sono più di uno:

1) scadenza della concessione;

2) soppressione dei cimiteri,

3) estinzione della famiglia.

L’estinzione comporta l’acquisizione delle opere e delle aree da parte del Comune e non è prevista alcuna forma di indennizzo.

 

 

TITOLO IV - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

 

CAPO I

DISPOSIZIONI VARIE

 

ART. 61 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA MORTUARIA.

 

1. Ai sensi dell’art. 107 del D.Leg.vo n. 267/2000 spetta al Responsabile dell’ufficio l’emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta comunale, quando tali atti sono compiuti nell’osservanza del Regolamento stesso.

2. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano al Segretario del Comune, su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale o del Sindaco.

 

ART.  62 - SEPOLTURE PREGRESSE

 

1. Per le vecchie tumulazioni di cui non risulta essere stato stipulato il relativo atto di concessione e di

cui non risulta giustificazione contabile agli atti del Comune, verrà “fotografata” la situazione esistente al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento.

2. Ogni concessione sarà regolarizzata con atto amministrativo, approvato dalla Giunta comunale e la

durata delle concessioni sarà calcolata a partire dalla data di morte della salma tumulata.

 

ART. 63 - DISPOSIZIONI VARIE

 

1. La persona vivente che rinuncia alla prenotata concessione di un loculo per trasferimento in altro Comune, avrà diritto alla deduzione rispetto al prezzo pagato di 1/30 per ogni anno o frazione di anno trascorso dalla data di stipula del contratto di concessione.

2. Le spese di tumulazione o di estumulazione sono a carico del concessionario.

3. Le tariffe per la concessione di loculi, per le prenotazioni, per la concessione di nicchie o colombari, per i servizi cimiteriali in genere, vengono fissate con deliberazione della Giunta Comunale.

 

ART. 64 - NORME FINALI

 

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento alle norme statali in materia.

2. Il presente regolamento composto di 64 articoli, diverrà esecutivo dopo duplice pubblicazione ai sensi dello Statuto Comunale.

 

 

 

 

 

Allegato “A” al Regolamento di Polizia Mortuaria

 

 

Tipologia del servizio

 Importo

Apertura loculo (escluse lapidi murate)

      30,00

Chiusura loculo (fino alla terza fila)

      60,00

Chiusura loculo (oltre la terza fila)

      70,00

Apertura e chiusura ossario / fissaggio lapide commemorativa       

      30,00

Inumazione salma adulto

    250,00

Inumazione salma bambino

    200,00

Inumazione resti mortali inconsunti

    250,00

Esumazioni straordinarie

    250,00

Forniture cassette zincate per ossari

      70,00

Dispersione ceneri – assistenza e pratiche amministrative – per i residenti

    150,00

Dispersione ceneri – assistenza e pratiche amministrative – per i non residenti

    200,00